Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita dal 27/11/2009 al 27/10/2011 (custodia cautelare in carcere e successivi arresti domiciliari) nel procedimento per delitti, fra i quali l'art. 416-bis c.p.; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nell'apprezzamento delle intercettazioni e nell'affermazione di colpa grave ostativa alla riparazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che dalle intercettazioni emergerebbe solo una frequentazione occasionale con altro indagato (Mazzarella Emilio) e che la semplice conoscenza o vicinanza a soggetti delinquenziali non integra colpa grave. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione come carente, contraddittoria o illogica, lamentando l'assenza di indicazione della specifica condotta che avrebbe giustificato la misura cautelare e la mancanza di nesso causale tra comportamento e detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente valorizzato elementi fattuali (conversazioni intercettate con Biagio D'Agostino, uso di linguaggio cifrato, partecipazione ai summit di camorra, ruolo di factotum e piena fiducia del capo cosca) idonei, in un giudizio di ragionevole apprezzamento, a caratterizzare una condotta connotata da colpa grave e a concorrere causalmente nell'applicazione della misura cautelare. La Cassazione ha osservato che l'ordinanza impugnata si è confrontata con la sentenza di merito, che non ha escluso la rilevanza di quei fatti, e che il ricorso non ha specificamente contrastato tali argomentazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata); non sono state liquidate spese al Ministero resistente per carenza di attività difensiva specifica.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma indicata come il reato per il quale il ricorrente era indagato; nella fase cautelare e nelle intercettazioni la vicinanza a soggetti riconducibili alla cosca è stata valutata come elemento probatorio rilevante ai fini dell'apprezzamento della gravità indiziaria in sede preventiva
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione (difetto di trascrizione o di rispetto delle regole sulle intercettazioni); la Corte ha ritenuto il motivo generico e non specificamente confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata, dichiarandolo inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'automatica conseguenza, in caso di inammissibilità, della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio utilizzato per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende quando non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la Corte d'appello può rifiutare il ristoro se riconosce che l'interessato abbia tenuto una condotta di colpa grave che abbia concorso causalmente alla misura cautelare, purché la ricostruzione non contrasti con il giudicato penale
- La mera conoscenza o frequenza con soggetti malavitosi può essere rilevante ai fini della valutazione della colpa grave quando sia accompagnata da elementi oggettivi (partecipazione a riunioni, linguaggio cifrato, ruolo operativo, piena disponibilità al capo) che rendono ragionevole l'apprezzamento del rischio di reiterazione o di vincolo associativo
- Le intercettazioni telefoniche, se adeguatamente contestualizzate e valorizzate, possono sorreggere la valutazione di colpa grave anche se, in sede penale, l'imputato è stato assolto; tuttavia la Corte di riparazione non può affermare fatti esclusi dal giudicato o la colpevolezza dell'assolto
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: la genericità o la proposta di ricostruzioni alternative non pertinenti comportano l'inammissibilità
- In caso di inammissibilità per carenza di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende se non sono emersi elementi escludenti la sua colpa nella causa di inammissibilità
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