Ordinanza n. 831/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il giudizio di merito era stato definito con sentenza di rigetto del ricorso e compensazione delle spese. La presente ordinanza riguarda esclusivamente la definizione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione dei compensi professionali del difensore. Il Tribunale ha rilevato che la sentenza non conteneva una statuizione espressa sulla definitività dell'ammissione provvisoria al beneficio; inoltre, non risultava depositata una dichiarazione aggiornata del ricorrente sulla permanenza dei requisiti reddituali alla data del passaggio in decisione della causa, né la documentazione attestante l'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR non ha deciso l'istanza di liquidazione dei compensi, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato al ricorrente di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante la permanenza, alla data del passaggio in decisione del ricorso di merito, dei requisiti reddituali previsti dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ha inoltre ordinato al difensore di depositare una dichiarazione e/o certificazione attestante l'iscrizione negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, con indicazione della data di iscrizione. La trattazione dell'istanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. La revoca della licenza e il rigetto del ricorso di merito non sono stati riesaminati con la presente ordinanza.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Richiede la verifica della permanenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla data del passaggio in decisione della causa.
art. 80 d.P.R. n. 115/2002
Rileva, insieme all'art. 81, quale base normativa del requisito di abilitazione del difensore ai fini della liquidazione del compenso a carico dello Stato.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiede l'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, da documentare ai fini della liquidazione.
d.P.R. n. 445/2000
Disciplina la dichiarazione sostitutiva richiesta al ricorrente per attestare la permanenza dei requisiti reddituali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudizio di merito è stato definito e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata disposta solo in via provvisoria, il giudice deve verificare la permanenza dei requisiti reddituali alla data del passaggio in decisione della causa prima di definire il beneficio e liquidare il compenso professionale.
- La liquidazione del compenso a carico dello Stato presuppone la documentazione dell'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, con indicazione della relativa data di iscrizione.
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