Deliberazione n. 192 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati il giorno prima dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che l'interessato teme venga diffuso senza consenso tramite Instagram e Telegram. Le misure urgenti impongono di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne eventuale copia in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con tecniche idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento si inserisce nel procedimento avviato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito tramite le piattaforme Instagram e Telegram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione in via d'urgenza di un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica del Garante.
Segnalazione dell'interessato
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto all'Autorità di intervenire presso le piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata verificata dal competente ufficio ai fini della compatibilità con la disciplina speciale sul materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Misure urgenti adottate il 20 marzo 2024
Con le determinazioni nn. 108 e 109 del 20 marzo 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d'urgenza, quanto segue:
- ordine a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- previsione della tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 21 marzo 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 108/2024 e 109/2024, adottati dal dirigente competente il giorno precedente nei confronti delle società indicate. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già disposte.
Punti principali
Origine della segnalazione e presupposti normativi
La persona interessata ha presentato una segnalazione ritenendo di rientrare nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di c.d. revenge porn. Ha chiesto l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram, assumendo il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza due determinazioni il 20 marzo 2024. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta, per eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato nella riunione del 21 marzo 2024 i provvedimenti nn. 108/2024 e 109/2024 adottati d'urgenza il giorno precedente.
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