Regolamento (UE) 2020/1043
Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea e mirata per evitare ritardi nelle sperimentazioni cliniche e nella disponibilità di medicinali contro la COVID-19 contenenti OGM o da essi costituiti. La deroga sospende, per le sole operazioni individuate, l’obbligo di preventiva valutazione del rischio ambientale e di autorizzazione previsto dalla normativa UE sugli OGM, senza incidere sul regime generale di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche né sulle regole farmaceutiche dell’Unione. Restano tuttavia in capo agli sponsor e, nei casi previsti, agli Stati membri, misure per limitare gli impatti ambientali negativi prevedibili. Il regolamento cessa di applicarsi quando viene meno la situazione pandemica o l’emergenza sanitaria pubblica da COVID-19.
Deroga temporanea alla disciplina UE sugli OGM per accelerare sperimentazioni cliniche e fornitura di medicinali per uso umano contro la COVID-19 contenenti OGM o da essi costituiti.
Ambito di applicazione
Si applica alle sperimentazioni cliniche, nonché alle operazioni connesse alla fornitura e all’impiego, di medicinali per uso umano in fase di sperimentazione o medicinali contenenti OGM o da essi costituiti, purché destinati alla cura o alla prevenzione della COVID-19. La disciplina riguarda gli sponsor delle sperimentazioni, i richiedenti dell’autorizzazione all’immissione in commercio e gli Stati membri nelle procedure di autorizzazione o messa a disposizione ex direttiva 2001/83/CE e regolamento (CE) n. 726/2004. Restano escluse dalla deroga la fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione e, in generale, i siti e le attività di modificazione genetica e le operazioni di fabbricazione, che continuano a essere soggetti alla direttiva 2009/41/CE; il regolamento si applica fino alla cessazione della pandemia da COVID-19 dichiarata dall’OMS o della situazione di emergenza sanitaria pubblica riconosciuta dalla Commissione ai sensi della decisione n. 1082/2013/UE.
Regolamento (UE) 2020/1043 relativo alle sperimentazioni cliniche e alla fornitura di medicinali COVID-19 contenenti OGM
Il regolamento interviene in via eccezionale e temporanea nel quadro normativo UE sugli organismi geneticamente modificati per evitare che le procedure ambientali rallentino lo sviluppo e la disponibilità di medicinali destinati alla cura o alla prevenzione della COVID-19. Il legislatore europeo muove dall’esigenza di consentire sperimentazioni cliniche pluricentriche rapide e coordinate, in una fase di emergenza sanitaria pubblica senza precedenti.
Finalità e contesto normativo
Il testo si colloca all’incrocio tra la disciplina farmaceutica dell’Unione, la normativa sulle sperimentazioni cliniche e quella sugli OGM. Nei considerando si evidenzia che, in condizioni ordinarie, sperimentazioni e successiva messa a disposizione di medicinali contenenti OGM possono richiedere adempimenti ambientali complessi e non uniformi tra Stati membri, con effetti di ritardo soprattutto nelle sperimentazioni multinazionali.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi della direttiva 2001/20/CE e, separatamente, le operazioni di fornitura e impiego di medicinali contenenti OGM o da essi costituiti destinati alla cura o alla prevenzione della COVID-19. Sono coinvolti gli sponsor delle sperimentazioni, i richiedenti dell’autorizzazione all’immissione in commercio e gli Stati membri chiamati a decidere sull’esclusione, autorizzazione temporanea o messa a disposizione del medicinale.
Restano fuori dalla deroga la fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione e, più in generale, le attività di modificazione genetica e di fabbricazione che continuano a essere sottoposte alla direttiva 2009/41/CE. Il regolamento non modifica la disciplina generale dei medicinali per uso umano, né i requisiti etici, di buona pratica clinica e di buona prassi di fabbricazione.
Definizioni richiamate
L’articolo 1 rinvia alle definizioni già vigenti nel diritto UE:
- sperimentazione clinica e sponsor secondo la direttiva 2001/20/CE;
- medicinale in fase di sperimentazione secondo la direttiva 2001/20/CE;
- medicinale secondo la direttiva 2001/83/CE;
- OGM secondo la direttiva 2001/18/CE.
Deroga per le sperimentazioni cliniche
L’articolo 2 costituisce il cuore della disciplina. Per le operazioni collegate all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali in fase di sperimentazione contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla COVID-19, non è richiesta una preventiva valutazione del rischio ambientale né un’autorizzazione ai sensi degli articoli 4-11 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 6-13 della direttiva 2009/41/CE, a condizione che la sperimentazione sia già autorizzata ai sensi della direttiva 2001/20/CE.
La deroga copre le operazioni connesse alla sperimentazione, quali imballaggio, etichettatura, conservazione, trasporto, distruzione, smaltimento, distribuzione, fornitura, somministrazione e impiego; non copre invece la fabbricazione.
Obblighi di mitigazione ambientale
La semplificazione procedurale non esonera gli sponsor da ogni presidio ambientale. L’articolo 2, paragrafo 2, impone infatti l’adozione di misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi prevedibili derivanti dall’emissione volontaria o accidentale nell’ambiente del medicinale in fase di sperimentazione.
Domande di autorizzazione all’immissione in commercio
Sempre per i medicinali contenenti OGM o da essi costituiti destinati alla cura o prevenzione della COVID-19, l’articolo 2, paragrafo 3, esonera il richiedente dall’obbligo di allegare, nella domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, la copia dell’autorizzazione scritta per l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente a fini di ricerca e sviluppo prevista dalla parte B della direttiva 2001/18/CE. La deroga opera rispetto all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004 e all’allegato I della direttiva 2001/83/CE.
Fornitura e impiego di medicinali già autorizzati o messi a disposizione
L’articolo 3 chiarisce che, quando uno Stato membro agisce ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2001/83/CE, oppure ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, non si applicano alle operazioni connesse alla fornitura e all’impiego di tali medicinali le regole degli articoli 6-11 e 13-24 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 4-13 della direttiva 2009/41/CE.
Anche in questo caso la deroga riguarda le attività accessorie alla circolazione e somministrazione del medicinale, inclusi imballaggio, etichettatura, conservazione, trasporto, distruzione, smaltimento, distribuzione e somministrazione, ma non la fabbricazione.
Tutela ambientale residua
L’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri debbano, se possibile, adottare misure adeguate per minimizzare i prevedibili impatti ambientali negativi derivanti dall’emissione volontaria o accidentale del medicinale.
Durata e cessazione dell’applicazione
L’articolo 4 limita espressamente l’efficacia del regolamento alla durata della pandemia dichiarata dall’OMS o alla permanenza di un atto di esecuzione della Commissione che riconosca una emergenza sanitaria pubblica dovuta alla COVID-19 ai sensi della decisione n. 1082/2013/UE. Quando tali condizioni cessano, la Commissione pubblica un avviso in Gazzetta ufficiale.
Le sperimentazioni cliniche già autorizzate prima di tale avviso possono proseguire legittimamente e possono essere utilizzate a sostegno della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio anche in assenza della valutazione o dell’autorizzazione ambientale ordinariamente previste dalle direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 rinvia alle definizioni già contenute nelle direttive 2001/20/CE, 2001/83/CE e 2001/18/CE per i concetti di sperimentazione clinica, sponsor, medicinale in fase di sperimentazione, medicinale e OGM.
Deroga per le sperimentazioni cliniche
L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che le operazioni connesse all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali in fase di sperimentazione contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla cura o prevenzione della COVID-19 non richiedono preventiva valutazione del rischio ambientale né autorizzazione ai sensi degli articoli 4-11 della direttiva 2001/18/CE o 6-13 della direttiva 2009/41/CE, purché collegate a una sperimentazione clinica autorizzata ai sensi della direttiva 2001/20/CE; la fabbricazione resta esclusa dalla deroga.
Misure ambientali di attenuazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli sponsor devono attuare misure adeguate per minimizzare i prevedibili impatti ambientali negativi derivanti dall’emissione volontaria o accidentale nell’ambiente del medicinale in fase di sperimentazione.
Documentazione per l’autorizzazione all’immissione in commercio
L’articolo 2, paragrafo 3, deroga all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004 e all’allegato I, parte I, punto 1.6, quarto paragrafo, secondo trattino, della direttiva 2001/83/CE: nelle domande di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali contenenti OGM o da essi costituiti destinati alla cura o prevenzione della COVID-19 non è richiesta la copia dell’autorizzazione scritta rilasciata per l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente a fini di ricerca e sviluppo ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE.
Regime per la fornitura e l’impiego di medicinali COVID-19
L’articolo 3 prevede che gli articoli 6-11 e 13-24 della direttiva 2001/18/CE e 4-13 della direttiva 2009/41/CE non si applichino alle operazioni connesse alla fornitura e all’impiego di tali medicinali, compresi imballaggio, etichettatura, conservazione, trasporto, distruzione, smaltimento, distribuzione e somministrazione, ma esclusa la fabbricazione, quando lo Stato membro abbia escluso il medicinale dall’ambito della direttiva 2001/83/CE ex articolo 5, paragrafo 1, l’abbia autorizzato temporaneamente ex articolo 5, paragrafo 2, oppure lo abbia messo a disposizione ex articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.
Obblighi degli Stati membri in materia ambientale
L’articolo 3, paragrafo 2, richiede che gli Stati membri, se possibile, adottino misure adeguate per minimizzare i prevedibili impatti ambientali negativi derivanti dall’emissione volontaria o accidentale nell’ambiente del medicinale.
Durata di applicazione e prosecuzione delle sperimentazioni
L’articolo 4 prevede che il regolamento si applichi finché la COVID-19 sia dichiarata pandemia dall’OMS oppure finché sia applicabile un atto di esecuzione della Commissione che riconosca una situazione di emergenza sanitaria pubblica ai sensi dell’articolo 12 della decisione n. 1082/2013/UE. La Commissione pubblica un avviso in GUUE quando cessano tali condizioni; le sperimentazioni cliniche già autorizzate ai sensi della direttiva 2001/20/CE prima dell’avviso possono continuare e possono essere usate a sostegno della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio anche senza valutazione o autorizzazione ambientale ai sensi delle direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE.
Entrata in vigore
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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