Ordinanza n. 604/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione, - del decreto n. 65488 datato 28 ottobre 2025 con oggetto "Richiesta di riconoscimento della formazione professionale D. Lgs. n. 206/2007. Notifica conclusione procedimento amministrativo. Diniego classe di concorso A-12"; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi tramite i quali si evince il rigetto dell'istanza presentata da parte ricorrente e comunque depositati in atti e da intendersi richiamati e riportati anche in epigrafe; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale recante conclusione del procedimento amministrativo e diniego della richiesta di riconoscimento della formazione professionale ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, riferita alla classe di concorso A-12. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con riserva di proporre motivi aggiunti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i vizi di legittimità dedotti né le censure rivolte al diniego.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso la richiesta cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa, eventualmente corredati dalla documentazione necessaria, assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha avvertito che l'eventuale mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
Norme richiamate
d.lgs. n. 206/2007
È indicato quale base normativa della richiesta di riconoscimento della formazione professionale, ma l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione delle sue disposizioni.
art. 64 c.p.a.
La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga necessari ulteriori elementi per decidere, può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione, richiedendo chiarimenti scritti e la documentazione necessaria e fissando un termine per l'adempimento.
- La mancata esecuzione dell'ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
- La richiesta cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio quando il giudice ritenga preliminarmente necessario completare l'istruttoria sui fatti di causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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