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Sentenza

Sentenza n. 16146/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202511325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia nel settore concorsuale 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese, pubblicato il 4 luglio 2025, con i verbali e i giudizi della Commissione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già professoressa associata presso l'Università della Calabria, contestava il giudizio unanime di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale di I fascia. Deduceva che la valutazione negativa della qualità delle pubblicazioni fosse apodittica e generica: la Commissione aveva richiamato originalità, rigore metodologico, rilevanza e impatto internazionale senza indicare o esaminare concretamente le pubblicazioni né esplicitare il percorso logico seguito. Contestava inoltre la selezione dei titoli, sostenendo che sarebbe stata effettuata dopo l'accesso alle domande complete dei candidati, e la mancata contestualità delle firme sui verbali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, limitatamente alla censura sulla selezione dei titoli: alla candidata erano stati riconosciuti otto dei dieci titoli indicati, sicché l'accoglimento della doglianza non le avrebbe procurato un vantaggio. È stato invece accolto il motivo contro la valutazione della qualità delle pubblicazioni. Il TAR ha rilevato che la Commissione non aveva indicato neppure sinteticamente le pubblicazioni o illustrato le ragioni concrete della loro insufficiente qualità; i giudizi erano generici, in parte ripetitivi e lessicalmente sovrapponibili, oltre che contraddittori rispetto a un giudizio individuale che riconosceva qualità e rigore metodologico. La valutazione della continuità «non per tipologia» introduceva un criterio estraneo all'art. 4, lett. e), del d.m. 120/2016, che considera la continuità sotto il profilo temporale; inoltre, l'impatto internazionale era stato usato in modo assertivo e contraddittorio, senza una coerente valutazione dei valori soglia. Assorbite le ulteriori censure, il TAR ha annullato in parte qua il giudizio di inidoneità e ordinato al Ministero una nuova valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, da concludere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: 30 giorni per la nomina e 60 per il nuovo giudizio. La nuova Commissione dovrà motivare concretamente la valutazione delle pubblicazioni e verificare se l'impatto della produzione raggiunga almeno due dei tre valori soglia previsti dal d.m. 589/2018. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati.

    Il giudizio della Commissione deve essere motivato e fondarsi sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli secondo le informazioni contenute nella domanda.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Il successivo art. 4 di tale d.m., nell’elencare “i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, precisa, poi, che la Commissione deve al riguardo valutare “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

    La Commissione deve applicare i criteri normativi in modo riconoscibile e motivato, valutando la continuità della produzione esclusivamente sotto il profilo temporale. Non può introdurre come criterio autonomo la continuità per tipologia delle pubblicazioni.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Infine, l’art. 6, rubricato “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale” prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che - oltre ad ottenere “una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica)” ed essere “in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5” - vantino “pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”, ovvero “che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia(no) conseguito o è presumibile che consegua(no) un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.

    Il conferimento dell'abilitazione richiede la valutazione delle pubblicazioni secondo i criteri dell'art. 4 e un giudizio complessivo di qualità elevata, oltre agli ulteriori requisiti previsti. La valutazione negativa deve quindi rendere comprensibile perché le pubblicazioni non soddisfino tali condizioni.

  • d.m. 14 settembre 2018, n. 589

    La valutazione dei valori soglia è, nel caso di specie, del tutto omessa nel giudizio collegiale espresso nei confronti della candidata e rinvenibile in termini positivi solo in due dei giudizi individuali, ove si riferisce che “Gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica (titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016) raggiungono tre valori soglia su tre di quelli previsti dal D.M. 589/2018”.

    Nel riesame, l'impatto della produzione scientifica deve essere valutato verificando il raggiungimento dei valori soglia previsti; il TAR ha specificamente ordinato di accertare se siano raggiunti almeno due valori soglia su tre.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene, inoltre, che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione della ricorrente debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di novanta giorni (di cui trenta per la nomina della nuova Commissione e sessanta per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, evidenziando come i (nuovi) Commissari siano chiamati a rivalutare le pubblicazioni presentate dalla candidata tenendo conto dei suindicati rilievi del Collegio nonché a giudicare se l’impatto della produzione scientifica della ricorrente raggiunga almeno due valori soglia su tre di quelli previsti dal d.m. n. 589/2018.

    Il giudice può conformare l'attività amministrativa successiva all'annullamento, disponendo il riesame da parte di una Commissione diversa e stabilendo termini e criteri che devono orientare la nuova valutazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, il giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni deve esporre, almeno sinteticamente, le ragioni concrete per cui la produzione non soddisfa i criteri normativi; il richiamo generico a originalità, rigore metodologico, innovatività o impatto non consente di comprendere l'iter valutativo.
  • La motivazione del giudizio collegiale deve rendere intelligibile la valutazione della produzione scientifica e confrontarsi con gli elementi rilevanti delle pubblicazioni; giudizi generici, ripetitivi e non coerenti con le valutazioni individuali possono integrare un grave difetto motivazionale.
  • La Commissione non può sostituire o integrare i criteri normativi di valutazione con parametri autonomi: la continuità della produzione scientifica prevista dall'art. 4, lett. e), del d.m. 120/2016 riguarda il profilo temporale e non può essere trasformata in un criterio di continuità per tipologia delle pubblicazioni.
  • Quando l'impatto della produzione scientifica è utilizzato nella valutazione dell'abilitazione, deve essere esaminato secondo i valori soglia applicabili e in modo coerente con gli altri elementi del giudizio, evitando di impiegarlo come ragione negativa non motivata o in contraddizione con le risultanze valutative.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitaria
RamiIstruzione e università
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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