Sentenza del 23/02/2017 n. 1609 - Comm. Trib. Prov. Milano
RITENUTA SUGLI INTERESSI - Qualità di beneficiario effettivo - Non sussiste - Esenzione da ritenuta - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’esenzione dalla ritenuta è stata negata. Il requisito del beneficiario effettivo non è stato ritenuto sussistente, poiché la società comunitaria non disponeva realmente degli interessi e svolgeva una funzione meramente interposta. È stato inoltre escluso il requisito della sede effettiva nell’Unione europea, in assenza di una reale direzione e operatività nello Stato membro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’esenzione da ritenuta sugli interessi prevista dall’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973. L’esenzione presuppone che la società madre comunitaria sia il beneficiario effettivo degli interessi, disponendone sia giuridicamente sia economicamente, e che abbia sede effettiva, intesa come direzione effettiva, in uno Stato membro dell’Unione europea. Nel caso esaminato, la società madre risultava priva di sostanza economica e di un’organizzazione operativa, aveva ritrasferito gli interessi alla controllante residente fuori dall’Unione europea e appariva quindi come un soggetto meramente interposto.
Norme richiamate
Art. 26-quater del d.P.R. 600/1973
Esenzione da ritenuta sugli interessi corrisposti a determinate società residenti in Stati membri dell’Unione europea.
L’esenzione è subordinata alla qualità di beneficiario effettivo degli interessi e alla presenza effettiva della società in uno Stato membro dell’Unione europea. Non è sufficiente la mera residenza formale: occorrono disponibilità economica degli interessi, sostanza economica e direzione effettiva.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per società residenti nell’Unione europea non spettano automaticamente sulla base della sola residenza formale o della struttura societaria.
- Per essere considerata beneficiario effettivo, una società deve poter disporre autonomamente degli interessi e assumere le relative funzioni e rischi economici; il semplice incasso seguito dal ritrasferimento al soggetto controllante può escludere tale qualifica.
- La presenza di una società priva di personale, struttura, autonomia decisionale o attività gestionale effettiva può far presumere un’interposizione abusiva.
- La direzione effettiva e la sostanza economica devono essere valutate concretamente, sulla base dell’organizzazione operativa e delle funzioni realmente svolte nello Stato di residenza.
- Quando gli interessi sono trasferiti a una controllante situata fuori dall’Unione europea e la società intermedia non svolge funzioni effettive, l’esenzione dalla ritenuta può essere negata.
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