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Circolare

Circolare numero 56 del 9-3-2001

Premessa. Definizione dei territori:criteri. Benefici contributivi per il settore agricolo, art. 11 comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n.537. Istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG di competenza 2001. Tabelle.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 sulla riclassificazione dei territori agricoli svantaggiati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e graduale adeguamento contributivo per le aree interessate dal riordino nel quadriennio 2001-2004. Vengono definiti i criteri per individuare le aree di montagna particolarmente svantaggiate e le altre aree svantaggiate, precisando i regimi di riduzione contributiva per l’anno 2001 ai sensi dell’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993. La circolare contiene inoltre le istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG/D e DMAG/R, con l’introduzione di nuovi codici di zona tariffaria per i territori riclassificati e indicazioni su come comportarsi nei casi di assenza di riclassificazione o di lavorazioni in più territori nello stesso mese.

Riclassificazione delle aree svantaggiate e istruzioni DMAG per il settore agricolo

Riclassificazione delle aree svantaggiate e istruzioni operative DMAG

La circolare disciplina gli effetti della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 sulla nuova classificazione dei territori agricoli svantaggiati e sulle relative agevolazioni contributive. Fornisce inoltre istruzioni pratiche per la compilazione dei modelli DMAG/D e DMAG/R, con particolare attenzione ai nuovi codici di zona tariffaria da usare nei territori riclassificati.

Decorrenza e criteri della riclassificazione

La delibera CIPE precisa che la riclassificazione prevista dal d.lgs. n. 146 del 16 aprile 1997 ha effetto dal 1° gennaio 2000. I benefici economici restano integralmente applicabili alle aree non interessate da variazioni, mentre per le zone oggetto di riordino l’adeguamento al nuovo livello contributivo avviene gradualmente nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annue pari al 25% della differenza complessiva tra vecchia e nuova classificazione.

Per una corretta gestione delle agevolazioni è necessario conoscere sia la nuova zona tariffaria sia la precedente classificazione del territorio.

Individuazione delle aree di montagna particolarmente svantaggiate

Sono definite aree di montagna particolarmente svantaggiate i Comuni nei quali:

  • oltre il 50% della superficie totale è posto ad almeno 500 metri sul livello del mare, oppure presenta acclività superiore ai 20 gradi;
  • il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non supera il 120% della media comunitaria.

Individuazione delle altre aree svantaggiate

La categoria delle altre aree svantaggiate comprende più fattispecie:

  • aree montane definite secondo i parametri altimetrici e clivometrici già richiamati, ma con rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria e rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata non inferiore al 75% della media nazionale;
  • Comuni non montani in cui almeno il 30% della superficie totale presenti acclività superiore ai 5 gradi, purché il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria oppure il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile sia pari o inferiore al 75% della media nazionale;
  • altri Comuni non montani in cui il tasso di occupazione in agricoltura sia almeno doppio rispetto alla media nazionale e il tasso di disoccupazione sia oltre il doppio della media nazionale;
  • Comuni rientranti nelle aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, compresi Abruzzo e Molise;
  • Comuni rientranti nelle zone previste ai fini dell’obiettivo 5 del medesimo regolamento, con esclusione dei Comuni il cui territorio sia interamente sotto i 500 metri di quota e con acclività inferiore ai 5 gradi.

Delimitazione totale o parziale dei Comuni

I Comuni possono essere inclusi nelle aree svantaggiate per l’intero territorio oppure solo per una parte. Le Regioni competenti devono trasmettere entro il mese di marzo i dati relativi ai Comuni parzialmente delimitati.

Sono comunque considerati totalmente inclusi:

  • i Comuni in cui le zone montane coprono oltre il 50% della superficie comunale;
  • i Comuni rientranti nell’area obiettivo 1;
  • i Comuni svantaggiati individuati ai fini dell’obiettivo 5;
  • i Comuni svantaggiati in relazione alle condizioni di disoccupazione.

Misura delle riduzioni contributive per il 2001

Per l’anno 2001, in applicazione dell’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le riduzioni contributive sono così fissate:

  • 70% dei contributi a carico del datore di lavoro per i territori montani particolarmente svantaggiati;
  • 40% per le restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 e i Comuni di Abruzzo e Molise.

Per le restanti zone agricole oggetto del riordino, sia particolarmente svantaggiate sia svantaggiate, l’adeguamento alle nuove agevolazioni sui contributi a carico del datore di lavoro avviene nel quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi annui del 25% della variazione totale; le relative misure sono contenute nelle tabelle allegate.

Istruzioni operative per i modelli DMAG/D e DMAG/R

Per i territori non riclassificati non cambia la compilazione del campo "zona tariffaria" nei modelli DMAG/D e DMAG/R, restando ferme le disposizioni della circolare n. 183 del 1° ottobre 1999.

Per i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise non interessati dal riordino continuano a valere i codici:

  • "2" per i territori normali del Sud;
  • "4" per i territori svantaggiati del Sud;
  • "5" per le zone montane.

Per i territori riclassificati sono invece istituiti nuovi codici, da utilizzare a partire dalle denunce di competenza del 1° trimestre 2001. I codici sono formati da due caratteri: il primo identifica la nuova zona, il secondo richiama il codice usato prima della riclassificazione.

Tabella dei nuovi codici di zona tariffaria

La circolare riporta una tabella di raffronto tra vecchia e nuova classificazione, utile per la corretta gestione delle agevolazioni. Tra i casi evidenziati:

  • codice 1-3: da "Svantaggiata Nord" a "Non svantaggiato";
  • codice 1-5: da "Zona montana" a "Non svantaggiato";
  • codice 3-1: da "Fiscalizzata Nord" a "Aree svantaggiate";
  • codice 3-5: da "Zona montana" a "Aree svantaggiate";
  • codice 4-5: da "Zona montana" a "Aree svantaggiate - Comuni rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1";
  • codice 5-3: da "Svantaggiata Nord" a "Aree particolarmente svantaggiate";
  • codice 5-4: da "Svantaggiata Sud" a "Aree particolarmente svantaggiate".

Indicazioni operative per le aziende

Prima della compilazione delle dichiarazioni DMAG/D e DMAG/R, i titolari devono consultare la nuova riclassificazione delle aree svantaggiate. L’elenco completo dei Comuni, aggiornato a seguito del riordino, è disponibile presso le Sedi e le Agenzie dell’Istituto ed è stato trasmesso alle Sedi con messaggio n. 000014 del 5 marzo 2001.

Se, dopo la consultazione, tutti i territori in cui opera l’azienda non risultano riclassificati, continuano a essere utilizzati i codici della circolare n. 183 del 1° ottobre 1999.

Casi particolari di compilazione

In alcuni casi non occorre usare i nuovi codici, anche se la classificazione del Comune è mutata, perché la percentuale di agevolazione non cambia:

  • se un Comune prima classificato come montano diventa particolarmente svantaggiato;
  • se un Comune prima rientrante nelle zone fiscalizzate Sud (obiettivo 1 del regolamento CEE) diventa area svantaggiata.

Se un lavoratore nello stesso mese ha prestato attività in due territori distinti, e uno solo è interessato dalla nuova riclassificazione, per quest’ultimo territorio deve essere usato il nuovo codice. Se entrambi i territori sono riclassificati, i nuovi codici vanno utilizzati per entrambi.

Qualora il lavoratore abbia operato nello stesso mese in tre o più zone distinte, devono essere utilizzati gli appositi campi della sezione successiva della colonna zona tariffaria, riportando lo stesso numero d’ordine e il codice fiscale del lavoratore.

Tabelle allegate

La circolare segnala l’allegazione di tabelle con le agevolazioni contributive spettanti ai datori di lavoro per i territori oggetto di riordino:

  • Tabella 1: agevolazioni per il 2001;
  • Tabella 2: agevolazioni per il 2002;
  • Tabella 3: agevolazioni per il 2003;
  • Tabella 4: agevolazioni per il 2004.

Punti principali

Effetti della delibera CIPE e decorrenza della riclassificazione

La delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 stabilisce che la riclassificazione dei territori prevista dal d.lgs. n. 146 del 16 aprile 1997 produce effetti dal 1° gennaio 2000. Per le aree non interessate da variazioni i benefici economici operano integralmente, mentre per le altre aree l’adeguamento al nuovo livello contributivo avviene nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annuali pari al 25% dell’adeguamento complessivo.

Criteri di individuazione delle aree svantaggiate

La circolare distingue tra aree di montagna particolarmente svantaggiate e altre aree svantaggiate. Le prime comprendono i Comuni in cui oltre il 50% della superficie è ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, purché il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria. Le altre aree svantaggiate includono: aree montane con determinati parametri economici; Comuni non montani con almeno il 30% della superficie con acclività superiore ai 5 gradi; altri Comuni non montani con forte squilibrio occupazionale in agricoltura e disoccupazione; Comuni rientranti nell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993, compresi Abruzzo e Molise; Comuni rientranti nelle zone dell’obiettivo 5, con alcune esclusioni.

Delimitazione totale o parziale dei Comuni

I Comuni possono essere inclusi totalmente o solo parzialmente tra le aree svantaggiate. Le Regioni competenti devono trasmettere entro marzo i dati relativi ai Comuni parzialmente delimitati. Sono comunque considerati totalmente inclusi i Comuni con zone montane superiori al 50% della superficie comunale, quelli rientranti nell’obiettivo 1, quelli svantaggiati ai fini dell’obiettivo 5 e quelli svantaggiati in relazione alle condizioni di disoccupazione.

Misure di riduzione contributiva per il 2001

In applicazione della delibera, per l’anno 2001 la riduzione contributiva ex art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 spetta nella misura del 70% dei contributi a carico del datore di lavoro nei territori montani particolarmente svantaggiati. Nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 e i Comuni di Abruzzo e Molise, la riduzione è pari al 40%. Per le restanti zone oggetto di riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni si realizza progressivamente tra il 2001 e il 2004, con incrementi o decrementi annuali del 25% della variazione totale.

Istruzioni per i modelli DMAG/D e DMAG/R

Per i territori non riclassificati non cambia la compilazione del campo "zona tariffaria" dei modelli DMAG/D e DMAG/R, restando valide le istruzioni della circolare n. 183 del 1 ottobre 1999. Per i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise non oggetto di riordino continuano ad applicarsi i codici zona tariffaria "2" (territori normali del Sud), "4" (territori svantaggiati del Sud) e "5" (zone montane). Per i territori riclassificati sono istituiti nuovi codici da utilizzare dal 1° trimestre 2001, composti da due caratteri: il primo identifica la nuova zona, il secondo richiama il codice precedente alla riclassificazione.

Nuovi codici zona tariffaria per i territori riclassificati

La circolare riporta una tabella di corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione. Tra i casi indicati figurano: da "Svantaggiata Nord" a "Non svantaggiato" con codice 1-3; da "Zona montana" a "Non svantaggiato" con codice 1-5; da "Fiscalizzata Nord" a "Aree svantaggiate" con codice 3-1; da "Zona montana" a "Aree svantaggiate" con codice 3-5; da "Zona montana" a "Aree svantaggiate - Comuni rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1" con codice 4-5; da "Svantaggiata Nord" a "Aree particolarmente svantaggiate" con codice 5-3; da "Svantaggiata Sud" a "Aree particolarmente svantaggiate" con codice 5-4.

Comportamento operativo per le aziende

Prima di compilare le dichiarazioni di manodopera DMAG/D e DMAG/R, i titolari devono consultare la nuova riclassificazione delle aree svantaggiate. L’elenco dei Comuni, aggiornato dopo il riordino, è disponibile presso le Sedi e le Agenzie dell’Istituto ed è stato trasmesso alle Sedi con messaggio n. 000014 del 5 marzo 2001. Se tutti i territori in cui opera l’azienda non risultano riclassificati, si continuano a utilizzare i codici della circolare n. 183 del 1 ottobre 1999.

Casi particolari di utilizzo dei codici

Se un Comune prima classificato come montano diventa particolarmente svantaggiato, oppure se un Comune prima fiscalizzato Sud (obiettivo 1) diventa area svantaggiata, non devono essere utilizzati i nuovi codici, perché la percentuale di agevolazione resta invariata. Se un lavoratore opera nello stesso mese in due territori diversi, uno dei quali è interessato dalla nuova riclassificazione, per quest’ultimo deve essere usato il nuovo codice. Se entrambi i territori sono riclassificati, devono essere usati i nuovi codici per entrambi. Se il lavoratore opera nello stesso mese in tre o più zone distinte, occorre utilizzare gli appositi campi della sezione successiva della colonna zona tariffaria, riportando lo stesso numero d’ordine e il codice fiscale del lavoratore.

Tabelle allegate sulle agevolazioni 2001-2004

Alla circolare sono allegate tabelle con le agevolazioni contributive riconosciute ai datori di lavoro per i territori oggetto del riordino: Tabella 1 per il 2001, Tabella 2 per il 2002, Tabella 3 per il 2003 e Tabella 4 per il 2004.

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