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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12052/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Siracusa, aveva ritenuto ammissibile la domanda di rilascio proposta da SITA S.r.l. e aveva condannato Giuseppe e Sebastiano Costa a rilasciare i terreni. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi principali: (i) omesso esame dell'eccepita inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c. (introduzione di domande nuove in riassunzione); (ii) omesso esame circa il difetto di legittimazione attiva della SITA S.r.l. (contestata la titolarità dei terreni); (iii) violazione e falsa applicazione degli artt. 610, 624 e 615 c.p.c. in relazione alla procedura di opposizione all'esecuzione e alla possibilità per il creditore procedente di ottenere un nuovo titolo esecutivo nell'ambito dell'opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità relativa alla mancata produzione della relata di notifica, ritenendo disponibile in giudizio la copia depositata dalla controricorrente. Sui tre motivi: (i) ha ritenuto corretto l'approccio della Corte d'appello circa l'ammissibilità di domande nuove in sede di riassunzione; (ii) ha escluso che il difetto di legittimazione attiva potesse essere riesaminato nel giudizio di cassazione, essendo la questione già rimessa alla sentenza di merito (preclusione) e per carenza di specificità nell'impugnazione; (iii) ha confermato che l'opposizione all'esecuzione ha struttura bifasica e che il provvedimento del giudice dell'esecuzione (sospensione dell'esecuzione e fissazione del termine per il giudizio di cognizione piena) ha svolto la fase sommaria rendendo procedibile la fase di merito davanti al giudice di cognizione piena. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che ammette la proposizione, nell'opposizione all'esecuzione, di una domanda volta a costituire un nuovo titolo esecutivo, con la precisazione che l'eventuale esecuzione fondata sul nuovo titolo dovrà essere promossa separatamente. La Corte ha quindi confermato la condanna al rilascio disposta dalla Corte d'appello e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.c.

    Norma richiamata per la segnalazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle difficoltà nell'esecuzione; la Corte rileva che l'intervento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 610 ha determinato lo svolgimento della fase sommaria dell'opposizione.

  • art. 624 c.p.c.

    Norma che disciplina la riassunzione davanti al giudice competente per la cognizione piena; la Corte ha ritenuto corretta la fissazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione e la successiva riassunzione del giudizio di merito.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamata nel quadro delle norme sull'opposizione all'esecuzione e sul procedimento esecutivo; interpretata unitamente alle altre disposizioni come parte del complesso regolamentare che impone la struttura bifasica dell'opposizione.

  • art. 342 c.p.c.

    Norme sulla comparsa di risposta e contenuti dell'atto (nn. 1 e 2). La Corte ha ritenuto che nulla vieti l'introduzione di domande nuove con la citazione in riassunzione, purché rispettati i relativi limiti processuali.

  • art. 360 c.p.c. (n. 5 e n. 3)

    Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; n. 5 (omessa motivazione o omesso esame di questione) e n. 3 (violazione di norme di diritto). La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 948 c.c.

    Norma civile richiamata dal ricorrente nell'ambito della contestazione della titolarità dei terreni; la Corte ha ritenuto la questione preclusa perché già definita nella sentenza di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente nella contestazione formale della legittimazione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata proposta con la necessaria specificità e che la proprietà fosse già accertata nella sentenza di merito.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Norma che prevede l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione di atti processuali richiesti (es. relata di notifica). La Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui la sanzione non si applica se l'atto è comunque nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'opposizione all'esecuzione ha natura bifasica: una fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione e una fase di cognizione piena; la mancata instaurazione della fase sommaria impedisce normalmente l'accesso diretto al giudice di merito.
  • Provvedimenti del giudice dell'esecuzione che sospendono l'esecuzione e fissano termini per la riassunzione possono essere considerati come lo svolgimento della fase sommaria, rendendo procedibile la fase di merito.
  • In sede di riassunzione è possibile introdurre domande nuove, salvo il rispetto dei limiti processuali e delle regole di specificità degli atti e delle eccezioni.
  • È ammessa, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, la proposta di una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, ma l'esecuzione fondata su tale nuovo titolo dovrà essere promossa con procedimento esecutivo distinto da quello originario.
  • Questioni di legittimazione o di proprietà già decise con sentenza di merito sono in linea di massima precluse nei giudizi successivi e non possono essere riesaminate se non con argomentazioni specifiche e non manifestamente generiche.
  • La mancata allegazione di documenti processuali (es. relata di notifica) al ricorso non è automaticamente causa di improcedibilità se la controparte ha depositato quegli atti e quindi risultano acquisiti nella disponibilità del giudice.

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