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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento analitico-induttivo - Scritture contabili ritenute valide - Incidenza dei costi sui maggiori ricavi accertati - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, nel determinare i maggiori ricavi, dovessero essere dedotti anche i costi correlati, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 2005 in materia di accertamento induttivo. La questione riguardava però un accertamento analitico-induttivo, nel quale le scritture contabili erano state ritenute valide.

La decisione

La pretesa di dedurre automaticamente dai maggiori ricavi accertati l'incidenza percentuale dei costi è stata esclusa. Il principio secondo cui, nell'accertamento induttivo, devono essere considerati anche i costi relativi ai maggiori ricavi non si applica all'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità è stata ritenuta attendibile, poiché in tal caso non emergono costi occulti da ricostruire. Il contribuente può dimostrare costi ulteriori o correlati con prove specifiche, ma non può ottenerne la deduzione automatica.

Norme richiamate

  • Principio di capacità contributiva

    Si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi, ma anche dell'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare.

    Il principio opera nell'accertamento induttivo, nel quale i ricavi sono ricostruiti presuntivamente e occorre considerare anche i costi normalmente connessi per determinare un reddito effettivo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 2005

    La sentenza riconosce che, nell'accertamento induttivo, i maggiori ricavi non possono essere considerati integralmente come maggior reddito senza tenere conto dell'incidenza dei costi correlati.

  • Accertamento analitico-induttivo

    Quando le scritture contabili sono ritenute valide, l'Amministrazione procede sulla base di elementi analitici o di specifiche incongruenze e non mediante una ricostruzione completamente induttiva. Pertanto non si presume automaticamente l'esistenza di costi occulti da portare in deduzione.

Massime di principio

  • La deduzione automatica di una percentuale di costi dai maggiori ricavi è normalmente giustificata nell'accertamento induttivo, ma non nell'accertamento analitico-induttivo fondato su scritture contabili ritenute attendibili.
  • Nel procedimento analitico-induttivo il contribuente deve provare con elementi specifici, documenti o altri riscontri concreti l'esistenza e l'ammontare dei costi correlati ai maggiori ricavi.
  • La qualificazione del metodo di accertamento è decisiva: prima di invocare il principio della sentenza n. 225 del 2005 occorre verificare se l'Ufficio abbia ricostruito il reddito in modo induttivo oppure abbia utilizzato una contabilità considerata sostanzialmente valida.
  • Il principio di capacità contributiva impedisce di tassare ricavi presunti come se coincidessero automaticamente con il reddito, ma non comporta, in ogni tipo di accertamento, il riconoscimento presuntivo o forfetario dei costi.

Testo integrale

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