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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25445/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati ritenuti responsabili, in primo e secondo grado, del reato di frode assicurativa per avere presentato a una compagnia assicurativa una richiesta di risarcimento fondata su un sinistro stradale asseritamente avvenuto all'estero, ma ritenuto inesistente o comunque non ricostruito nei termini denunciati. Uno degli imputati contestava, in particolare, l'utilizzabilità di dichiarazioni rese alla polizia austriaca e richiamate nel processo, sostenendo che fossero state acquisite senza adeguate garanzie difensive e che la testimonianza indiretta del perito assicurativo fosse inutilizzabile; contestava inoltre la mancata ammissione di una perizia tecnica sulla dinamica del sinistro, il valore delle consulenze di parte civile e la tenuta del compendio indiziario. L'altro imputato censurava la motivazione sulla ricostruzione del fatto, deducendo travisamento e illogicità nella preferenza accordata alle consulenze della parte civile, nonché omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con perizia cinematica e sulla valutazione della consulenza integrativa della difesa. Il ricorso del pubblico ministero non risulta presente; il resistente effettivo è il P.G. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibili, per carenza di interesse, i primi due motivi del primo ricorrente relativi all'utilizzabilità del foglio di servizio della polizia austriaca e della testimonianza indiretta, perché lo stesso imputato aveva comunque ammesso nel processo di avere dichiarato agli agenti di essere uscito di strada da solo, senza coinvolgimento di altri veicoli. Ha poi ritenuto infondate le censure comuni sulla consulenza tecnica e sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, osservando che la rinnovazione in appello ex art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e discrezionale e che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente valorizzando non solo le consulenze ma anche ulteriori elementi logici e fattuali: le ammissioni dell'imputato, l'inverosimiglianza della ricostruzione difensiva, la falsificazione di una fattura del carroattrezzi e le incongruenze tecniche nella dinamica prospettata dalla difesa. La Cassazione ha inoltre ribadito che non può procedere a una nuova valutazione del merito o a una rilettura degli elementi fattuali, specie in presenza di una doppia conforme di condanna.

Norme richiamate

  • art. 238 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità di atti formati da organi di polizia esteri senza garanzie difensive; la Corte ha escluso l'interesse alla censura perché la stessa circostanza era stata ammessa dall'imputato nel processo.

  • art. 62 c.p.p.

    invocato dalla difesa insieme all'art. 195 c.p.p. per contestare la testimonianza indiretta; la censura è stata ritenuta priva di interesse/infondata per le ragioni sopra indicate.

  • art. 195 c.p.p.

    richiamato per il divieto di testimonianza indiretta su dichiarazioni dell'imputato; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 220 c.p.p.

    invocato per sostenere la necessità di perizia tecnica; la Corte ha ribadito che la perizia in appello è rimedio eccezionale e discrezionale, ammesso solo quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti.

  • art. 603 c.p.p.

    la Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma che la rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se assolutamente necessaria o se il giudice non sia in grado di decidere sulla base degli atti disponibili.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    gravità, precisione e concordanza

    invocato contro la valutazione del compendio indiziario; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e che gli indizi fossero logicamente valorizzati.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nella frode assicurativa; la censura è stata respinta perché la prova della responsabilità è stata ritenuta piena.

  • art. 642, secondo comma, c.p.

    norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna per frode assicurativa mediante richiesta di indennizzo per sinistro inesistente.

  • art. 533 c.p.p.

    al di là di ogni ragionevole dubbio

    richiamato per contestare la sufficienza probatoria; la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio raggiungesse tale soglia.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito né la rilettura degli elementi fattuali, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione логicamente coerente e completa su tutti i punti decisivi.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, incluso l'espletamento di una perizia, ha carattere eccezionale e discrezionale: può essere disposta solo quando il giudice non sia in grado di decidere sulla base del materiale già acquisito o quando l'integrazione sia assolutamente necessaria.
  • Una censura sull'inutilizzabilità di un atto o di una dichiarazione difetta di interesse se la medesima circostanza risulta comunque ammessa o introdotta in modo autonomo e utilizzabile nel processo dall'imputato stesso.
  • La responsabilità per frode assicurativa può essere affermata anche attraverso un compendio di elementi indiziari e logici, purché la motivazione dia conto della loro gravità, precisione e concordanza e del superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • In presenza di una doppia conforme di condanna, il controllo di legittimità sulla motivazione è particolarmente circoscritto e non può trasformarsi in un riesame del materiale probatorio o in una preferenza per una diversa ricostruzione tecnica dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiti alternativiTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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