L.R. Umbria 11/2025
Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria, fissando entrate e spese, allegati contabili, autorizzazioni di spesa e limiti al ricorso all’indebitamento e alla cassa. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026 e sono riferite ai soli esercizi 2026-2028, con alcune autorizzazioni limitate al solo 2026.
Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028
Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria
La legge approva il bilancio di previsione della Regione Umbria per il triennio 2026-2028 e disciplina i principali equilibri finanziari, le autorizzazioni di spesa, il ricorso al debito e gli strumenti di gestione della liquidità. La portata è limitata al territorio regionale umbro e, per gran parte delle previsioni, ai soli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.
Stato di previsione di entrate e spese
Per ciascun esercizio del triennio sono approvati gli importi di competenza, e per il 2026 anche quelli di cassa, in equilibrio tra entrate e spese.
- 2026: entrate e spese di competenza pari a euro 4.482.761.917,32; entrate e spese di cassa pari a euro 5.763.514.765,37.
- 2027: entrate e spese di competenza pari a euro 4.039.516.610,87.
- 2028: entrate e spese di competenza pari a euro 3.982.125.777,15.
Per il triennio 2026-2028 sono autorizzati gli accertamenti, gli incassi, gli impegni e i pagamenti nei limiti delle previsioni di bilancio.
Allegati al bilancio e documentazione contabile
Sono approvati gli allegati che compongono il quadro contabile e programmatico del bilancio, tra cui:
- prospetti delle entrate e delle spese per titoli, tipologie, missioni e programmi;
- riepiloghi generali e quadro generale riassuntivo;
- prospetto dell’equilibrio di bilancio;
- risultato presunto di amministrazione 2025;
- composizione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- dimostrazione del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- nota integrativa;
- elenchi delle spese obbligatorie e di quelle finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
- tabella del disavanzo da debito autorizzato e non contratto;
- elenco degli interventi di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili;
- elenco delle spese continuative autorizzate e dei nuovi provvedimenti finanziabili con i fondi speciali.
Gestione sanitaria
Per l’attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, variazioni di bilancio per iscrivere le entrate della gestione sanitaria e le correlate spese.
Investimenti regionali
Per il triennio 2026-2028 sono autorizzate le spese di investimento indicate nell’Allegato 15, nel rispetto dei principi contabili del d.lgs. 118/2011. Le autorizzazioni di spesa riguardano gli investimenti iscritti nel bilancio regionale e collegati agli interventi programmati.
Fondo di riserva di cassa
Per il solo esercizio 2026 il fondo di riserva di cassa è determinato in euro 329.395.742,22, per fronteggiare eventuali maggiori fabbisogni di cassa nel corso dell’anno.
Ricorso all’indebitamento
La legge autorizza due distinte forme di indebitamento.
- Per il 2026, fino a euro 39.007.891,39, per coprire l’effettiva esigenza di cassa connessa al presunto disavanzo finanziario alla chiusura del 2025 derivante dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dalla precedente legge di bilancio.
- Per il triennio 2026-2028, fino a euro 25.467.331,02 per il 2026, euro 21.015.625,00 per il 2027 ed euro 12.650.000,00 per il 2028, per finanziare le spese di investimento indicate nell’Allegato 15.
I mutui possono avere durata massima di 30 anni e tasso non superiore a quello massimo richiamato dalla normativa statale o, in alternativa, alle condizioni della Cassa Depositi e Prestiti. Per operazioni a tasso variabile, il limite si riferisce al tasso iniziale.
In alternativa ai mutui, la Giunta può emettere prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, nel rispetto della normativa statale. Gli oneri di ammortamento trovano copertura nella Missione 50 “Debito pubblico”.
La Regione garantisce il rimborso mediante appositi stanziamenti di bilancio vincolati; il Tesoriere può essere incaricato di effettuare i versamenti alle scadenze, con priorità assoluta rispetto alle altre spese obbligatorie.
Ristrutturazione del debito e gestione attiva del portafoglio
La Giunta è autorizzata a ristrutturare i mutui e i prestiti obbligazionari già contratti, anche mediante rinegoziazione, rimodulazione, sostituzione ed estinzione anticipata, al fine di conseguire risparmi sugli oneri di ammortamento o ridurre il rischio. L’operazione può essere effettuata anche tramite nuovi mutui o prestiti obbligazionari sostitutivi, con durata complessiva non superiore a 30 anni.
È inoltre consentita la gestione attiva dei derivati già stipulati, con facoltà di ristrutturarli o estinguerli anticipatamente per ridurre costi ed esposizione ai rischi di mercato. Per la garanzia di tali operazioni si applicano le regole sul vincolo delle somme e sull’intervento del Tesoriere previste per l’indebitamento.
Anticipazione di tesoreria
Per il solo anno 2026 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre anticipazioni di tesoreria per fronteggiare temporanee carenze di cassa, da estinguere nello stesso esercizio, fino a euro 40.000.000,00.
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
Per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 sono rifinanziate le leggi regionali di spesa indicate nell’Allegato 16, nei limiti degli importi previsti dalla presente legge. Contestualmente, le precedenti autorizzazioni di spesa incompatibili o sostituite risultano revocate.
Vincoli all’assunzione degli impegni
Gli impegni relativi agli interventi richiamati dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16, come rifinanziati, possono essere assunti solo previa verifica dell’accertamento dell’entrata iscritta nel capitolo 00220_E del bilancio 2026-2028.
Decorrenza ed efficacia temporale
Le disposizioni della legge si applicano dal 1° gennaio 2026. La disciplina è quindi destinata a operare nel triennio di bilancio 2026-2028, salvo le misure espressamente limitate al solo esercizio 2026.
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