Risoluzione n. 54 del 9/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di fusione con retrodatazione degli effetti fiscali, il "patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio" va riferito all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, anche se il bilancio non è ancora approvato. Nel caso concreto, per la società incorporata BETA il riferimento è il bilancio al 31 dicembre 2009 e non quello al 31 dicembre 2008.
Riporto perdite fiscali in fusione: ultimo bilancio rilevante ai sensi dell'art. 172, comma 7, TUIR
Fusione di società e limite patrimoniale al riporto delle perdite fiscali
La risoluzione affronta il tema dell’applicazione dell’articolo 172, comma 7, del TUIR in una fusione per incorporazione, con particolare riguardo alla determinazione del patrimonio netto rilevante ai fini del limite al riporto delle perdite fiscali. Il chiarimento riguarda il significato della locuzione "ultimo bilancio" quando la fusione produce effetti fiscali retrodatati rispetto alla data di efficacia giuridica.
Fattispecie esaminata
La società ALFA S.p.A., operante nel settore elicotteristico, ha acquisito nel settembre 2009 l’intero capitale di BETA S.p.A. e successivamente ha deliberato la fusione per incorporazione di BETA in ALFA. Le tappe principali dell’operazione sono state le seguenti:
- 17 settembre 2009: acquisizione totalitaria della partecipazione in BETA da parte di ALFA;
- 18 novembre 2009: approvazione del progetto di fusione, delle relazioni degli amministratori e delle situazioni patrimoniali al 31 agosto 2009;
- 30 novembre 2009: delibera delle assemblee straordinarie di fusione;
- 10 febbraio 2010: stipula dell’atto di fusione;
- 1° marzo 2010: efficacia giuridica della fusione;
- 1° gennaio 2010: decorrenza degli effetti contabili e fiscali;
- 22 aprile 2010: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 della società incorporata, ormai estinta.
La sola società BETA presentava perdite fiscali riportabili ai sensi dell’articolo 84 del TUIR. Tali perdite erano state maturate nel regime del consolidato fiscale nazionale e, a seguito della fusione, erano state attribuite alla consolidante per effetto dell’interruzione del consolidato ai sensi dell’articolo 124, comma 4, del TUIR.
Quesito posto dall’istante
La società chiedeva quale bilancio dovesse essere considerato per determinare il patrimonio netto rilevante ai fini del limite patrimoniale previsto dall’articolo 172, comma 7, primo periodo, del TUIR:
- il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso e approvato prima della delibera di fusione, cioè quello al 31 dicembre 2008;
- oppure il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso prima della stipula dell’atto di fusione e della sua efficacia giuridica, cioè quello al 31 dicembre 2009, pur se approvato successivamente.
Tesi del contribuente
L’istante sosteneva che dovesse farsi riferimento al bilancio chiuso e approvato prima della delibera di fusione, quindi al 31 dicembre 2008. A supporto, richiamava una lettura letterale e sistematica della norma, secondo cui il test di vitalità e il limite patrimoniale andrebbero valutati con riferimento al bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata.
Secondo la società, il momento decisivo per la valutazione sarebbe la delibera assembleare di fusione, poiché in tale sede i soci esprimono la volontà di procedere all’operazione sulla base dei documenti contabili disponibili. Gli atti successivi, incluso l’atto di fusione, sarebbero solo conseguenziali. In via subordinata, la stessa conclusione varrebbe anche se il momento rilevante fosse la stipula o la data di efficacia giuridica della fusione, poiché a tali date il bilancio 2009 della incorporata non era ancora stato né redatto né approvato.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama la finalità dell’articolo 172, comma 7, TUIR, che è quella di impedire l’utilizzo elusivo delle perdite fiscali di società prive di effettiva capacità produttiva, le cosiddette "bare fiscali". La norma consente il riporto delle perdite pregresse solo entro il limite del patrimonio netto della società in perdita, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater c.c., con depurazione dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
La risoluzione ricostruisce anche l’evoluzione normativa della disposizione e osserva che la ratio del limite patrimoniale è quella di evitare il trasferimento, tramite fusione, di deduzioni sproporzionate rispetto alle consistenze patrimoniali delle società coinvolte. Il patrimonio netto costituisce quindi un indice, sia pure approssimativo, della capacità della società in perdita di produrre redditi futuri in grado di assorbire le perdite riportate.
Retrodatazione degli effetti fiscali e coerenza temporale del raffronto
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, che ha previsto l’applicazione delle limitazioni anche alle eventuali perdite di periodo generate in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9 dell’articolo 172.
Secondo l’Agenzia, proprio la necessità di considerare anche tali perdite di periodo impone di individuare un patrimonio netto riferito a un momento quanto più vicino possibile alla data di efficacia giuridica della fusione. In questo modo si realizza un confronto tra termini omogenei sul piano temporale:
- da un lato, la dote di perdite fiscali pregresse e, se del caso, di periodo;
- dall’altro, il patrimonio netto esistente alla data di efficacia giuridica della fusione, o a una data il più possibile vicina.
La circostanza che il bilancio non sia ancora approvato a quella data non viene ritenuta ostativa, poiché ciò che rileva è il riferimento all’ultimo esercizio chiuso prima della fusione giuridicamente efficace.
Conclusione della risoluzione
L’Agenzia conclude che la locuzione "ultimo bilancio" di cui all’articolo 172, comma 7, primo periodo, del TUIR deve essere intesa come il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, anche se non ancora approvato a tale data.
Nel caso concreto, trattandosi di fusione con effetti fiscali e contabili retrodatati al 1° gennaio 2010 e con efficacia giuridica dal 1° marzo 2010, il patrimonio netto da assumere è quello risultante dal bilancio della incorporata BETA relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, ancorché approvato solo il 22 aprile 2010. Resta fermo che tale valore va confrontato anche con la situazione patrimoniale redatta al 31 agosto 2009 ai sensi dell’articolo 2501-quater c.c., prendendo il minore tra i due se del caso.
Ulteriore precisazione operativa
La risoluzione ricorda infine che, ai fini dell’applicazione del limite patrimoniale, il patrimonio netto deve essere rettificato tenendo conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti la data cui si riferisce il bilancio o la situazione patrimoniale richiamata dalla norma.
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