Risoluzione n. 56 del 11/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il credito IVA maturato prima dell’ingresso in una liquidazione di gruppo non confluisce nella procedura e resta nella disponibilità esclusiva della società, con utilizzo secondo le regole ordinarie dell’art. 30 d.P.R. 633/1972 o della compensazione orizzontale ex art. 17 d.lgs. 241/1997. Viene inoltre spiegato come indicarlo nella dichiarazione annuale IVA, tramite il rigo VL10 del quadro VL, e quali presupposti per il rimborso siano utilizzabili nel primo anno e negli anni successivi.
Liquidazione IVA di gruppo: gestione delle eccedenze pregresse e compilazione della dichiarazione annuale
Liquidazione IVA di gruppo e trattamento delle eccedenze pregresse
La risoluzione n. 56/E del 11 maggio 2011 affronta il trattamento delle eccedenze di credito IVA maturate prima dell’ingresso in una liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA. Il documento chiarisce il rapporto tra il credito pregresso della singola società e i crediti maturati durante la partecipazione al gruppo.
Principio generale: il credito pregresso non confluisce nel gruppo
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, i soggetti che partecipano per la prima volta a una determinata liquidazione di gruppo non possono trasferire alla procedura compensativa l’eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente all’ingresso. Tale eccedenza resta definitivamente nella disponibilità della società che l’ha maturata.
Per questo credito continuano ad applicarsi i criteri ordinari previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.
Utilizzo del credito da parte della società
La risoluzione richiama quanto già precisato dalla risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008: la società titolare dell’eccedenza può gestirla autonomamente, purché sussistano i presupposti normativi.
In particolare, il credito può essere:
- chiesto a rimborso, se ricorrono i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma dell’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972;
- chiesto a rimborso anche ai sensi del terzo comma del medesimo art. 30, ossia in caso di permanenza triennale della situazione creditoria;
- rinviato ai periodi d’imposta successivi per essere poi:
- richiesto a rimborso in anni successivi;
- portato in detrazione in anni successivi, quando venga meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Limiti di utilizzo dopo l’ingresso nel gruppo
Il credito esistente al momento dell’ingresso nella liquidazione di gruppo, proprio perché rimane nella disponibilità esclusiva della società, può essere utilizzato negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo.
La risoluzione precisa che tale eccedenza non è computabile neppure nelle liquidazioni di gruppo relative all’anno successivo a quello di ingresso e a quelli seguenti.
Compilazione della dichiarazione annuale IVA
Per consentire una corretta distinzione tra il credito pregresso e i crediti maturati durante la partecipazione al gruppo, nel modello di dichiarazione annuale IVA è stato previsto un rigo specifico nel quadro VL, ossia il rigo VL10.
In tale rigo va indicata l’eccedenza di credito rimasta nella disponibilità esclusiva della società e non confluita nella liquidazione di gruppo.
L’importo da riportare nel rigo è costituito dall’eccedenza relativa al periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel gruppo, al netto degli eventuali utilizzi già effettuati in compensazione orizzontale ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Effetti della separazione contabile del credito
L’indicazione dell’importo nel rigo VL10 consente di gestire separatamente:
- l’eccedenza maturata nell’anno precedente l’ingresso nell’IVA di gruppo, che resta fuori dalla procedura;
- l’eccedenza annuale maturata negli anni di partecipazione al gruppo, che invece deve obbligatoriamente confluire nella liquidazione di gruppo.
Questa distinzione consente anche di monitorare l’utilizzo del credito ai fini dell’eventuale richiesta di rimborso per minore eccedenza detraibile del triennio, prevista dal terzo comma dell’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.
Presupposti per il rimborso: primo anno e anni successivi
La risoluzione afferma che i presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972 possono essere fatti valere dalla società che entra nell’IVA di gruppo solo nel primo anno di ingresso e con riferimento al credito maturato nell’ultimo anno precedente.
Negli anni successivi, per i crediti riportati a nuovo e non confluiti nell’IVA di gruppo, può essere considerato esclusivamente il presupposto della minore eccedenza del triennio.
Gli altri presupposti di rimborso dell’art. 30 potranno invece essere fatti valere solo con riferimento ai crediti confluiti nell’IVA di gruppo da parte della controllante.
Esempio operativo richiamato dal documento
La risoluzione esemplifica il caso di ingresso nell’IVA di gruppo a partire dall’anno d’imposta 2010. In tale ipotesi:
- il credito relativo al 2009, in quanto eccedenza non trasferibile al gruppo, può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione IVA/2010 riferita al 2009, utilizzando uno qualsiasi dei presupposti dell’art. 30;
- con riferimento allo stesso credito, negli anni successivi è utilizzabile esclusivamente il presupposto della minore eccedenza del triennio.
Conclusione sostanziale
Il documento definisce quindi una netta separazione tra credito pregresso e crediti maturati nel regime di liquidazione IVA di gruppo. Il primo resta nella disponibilità della singola società e segue regole autonome di utilizzo e di dichiarazione; il secondo, invece, confluisce necessariamente nella procedura di gruppo.
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