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Sentenza

Sentenza del 26/04/2022 n. 13003 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia notificò alla società un avviso di accertamento relativo al 2005; il reddito di partecipazione contestato a D.N.A.M. derivava dalla partecipazione nella società. Il contribuente ricorse; la CTP di Caserta lo accolse parzialmente; la CTR rigettò l'appello ritenendo che l'accertamento nei confronti della società fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione e che quindi il reddito contestato al socio fosse consequenziale e non contestabile. Il contribuente impugnò in cassazione sostenendo, tra l'altro, che la controversia riguardava la posizione della società e di tutti i soci e che il giudizio era nullo per carenza del contraddittorio relativamente ai litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto la questione pregiudiziale e ha dichiarato la nullità dell'intero processo per violazione del principio dell'integrità del contraddittorio e del litisconsorzio necessario (seguendo l'orientamento delle Sezioni Unite n. 14815/2008). Ha cassato la sentenza impugnata e anche quella di primo grado e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Caserta perché rinnovi il giudizio in contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari (società e soci), con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento del gravame in cassazione per violazione di norme procedurali e di diritto sostanziale; utilizzato per censurare la decisione della CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito dalla censura relativa all'esame delle eccezioni di merito e alla funzione del giudicato e delle azioni nel processo civile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Norma richiamata nella censura relativa alla qualificazione e imputazione del reddito di partecipazione; la Corte però decide sul profilo processuale del litisconsorzio necessario, non sulle questioni di merito dell'art. 5.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato rispetto al contenuto motivazionale della sentenza impugnata; la censura ne deduceva carenza di adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    Interpretato come norma che, nelle controversie relative ad avvisi di rettifica riguardanti società di persone, determina il litisconsorzio necessario tra società e soci: il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la posizione di tutti i soci salvo questioni personali.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per il principio del contraddittorio che è stato violato dalla mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; da ciò deriva la nullità del processo.

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto a un giusto processo e il contraddittorio; la Corte lo invoca per dichiarare la nullità del giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari.

  • artt. 156 e 159 c.p.c.

    Richiamati per affermare che la mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità delle attività processuali conseguenti e il regresso del processo al giudice di primo grado.

  • Sezioni Unite, decisione n. 14815 del 4 giugno 2008

    Giurisprudenza richiamata che afferma l'indivisibilità della posizione della società e dei soci in caso di impugnazione di avvisi di rettifica della società; da ciò deriva il litisconsorzio necessario originario.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda redditi derivanti da una società di persone, il ricorso impugna inscindibilmente la posizione della società e dei soci: si configura un litisconsorzio necessario originario e tutti i soggetti devono essere parte del processo.
  • Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio e la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado, anche d'ufficio.
  • L'omessa notifica dell'avviso di accertamento ad alcuni litisconsorti non impedisce che il giudizio venga instaurato da chi ha ricevuto l'atto, ma l'omissione non sanata può limitare l'azione di riscossione nei confronti dei non notificati e non supplisce all'esigenza del contraddittorio collegiale.
  • La Corte di merito non può evitare di riesaminare le questioni di merito richiamando l'efficacia di un accertamento divenuto definitivo nei confronti della società quando il processo è viziato per carenza dei litisconsorti necessari; prima bisogna assicurare il contraddittorio completo.
  • In situazioni analoghe, se manca la partecipazione di tutti i soci o della società, è necessario chiedere l'integrazione del contraddittorio; in mancanza, la parte interessata può far valere la nullità del processo e ottenere il rinvio per un nuovo giudizio con tutti i litisconsorti.

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