Cassazione Penale, Sentenza n. 42758/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, titolare del 90% delle quote di Cavicore Metalworking s.r.l., impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di restituzione delle quote sequestrate ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. Il sequestro era stato disposto in relazione a fatture per operazioni inesistenti attribuite alla societa M.T. s.p.a. e a Patti Romano, ritenuto gestore di fatto. Il ricorso deduce due motivi: 1) violazione degli artt. 125, 275 e 321 cod. proc. pen. per mancanza del periculum in mora e del principio di proporzionalita e adeguatezza del sequestro, dato che le fatture contestate rappresenterebbero quote molto modeste del fatturato e la societa svolgerebbe prevalentemente attivita lecite; 2) inosservanza degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell'art. 53 d.lgs. 231/2001 per omessa valutazione della sopravvenuta nullita del capo di imputazione relativo al reato di riciclaggio che aveva giustificato il sequestro per equivalente delle quote.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nei limiti del giudizio cautelare, il Tribunale del riesame ha accertato la riconducibilita delle quote all'indagato Patti Romano e che la societa poteva costituire veicolo per la reiterazione di reati tributari e frodi relative ai metalli. La Corte ha rilevato che la declaratoria di nullita del capo d'imputazione non equivale a un'assoluzione e non elimina automaticamente il fumus del reato che giustificava il sequestro. Ha inoltre sottolineato che, se sussiste anche una sola delle esigenze cautelari previste dalla legge, la misura puo essere confermata. Conseguentemente il ricorso e stato respinto e la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Fondamentale per il sequestro preventivo e per il sequestro con finalita inibitoria; la Corte ha ritenuto che il vincolo reale sulle quote fosse giustificato dalla necessita di impedire la reiterazione del reato e consentire il controllo della societa tramite amministratore giudiziario
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure sulla motivazione e proporzionalita del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato le esigenze cautelari nel quadro del giudizio d'urgenza
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di misure cautelari; comunque la Corte non ha rilevato violazioni idonee a far prevalere le censure della ricorrente
art. 648‑quater cod. pen.
Norma relativa al profitto del reato e al sequestro per equivalente; la Corte ha affermato che la declaratoria di nullita del capo d'imputazione che riguardava il reato presupposto non determina automaticamente inefficacia della misura reale adottata
art. 53, comma 1‑bis, d.lgs. n. 231/2001
Richiamato in relazione al sequestro per equivalente delle quote societarie; la Corte ha ritenuto non decisiva la successiva declaratoria di nullita del capo di imputazione rispetto al mantenimento della misura cautelare basata su altra esigenza cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese per il ricorso per cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022 conv. con modif. L. n. 14/2023
Richiamate come norme procedurali relative al trattamento scritto del ricorso; rappresentano il quadro normativo procedurale per il contraddittorio scritto
Massime di principio
- Il sequestro delle quote societarie puo essere confermato anche se la partecipazione della societa alle fatture illecite e di entita limitata, quando la societa e riconducibile alla persona indagata e possa costituire veicolo per la reiterazione di reati
- La declaratoria di nullita di un capo d'imputazione non equivale a una assoluzione e non elimina automaticamente il fumus del reato che ha giustificato una misura cautelare; occorre valutare se permangano altre esigenze cautelari
- Il giudice cautelare deve motivare sulla proporzionalita e sull'adeguatezza della misura, ma nel giudizio di riesame puo bastare la sussistenza di anche una sola esigenza cautelare prevista dalla legge per confermare la misura
- Se si contesta il sequestro per equivalente, e importante verificare se il motivo che ha giustificato il sequestro sia rimasto sostanzialmente integro o sia venuto meno per decisioni nel merito; la semplice nullita formale di un capo non risolve automaticamente la situazione cautelare
- Quando le quote societarie sono ritenute nella disponibilita di terzi collegati all'indagato, il controllo giudiziario e l'affidamento temporaneo della gestione sono strumenti idonei a prevenire la reiterazione di illeciti
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