Sentenza del 03/02/2016 n. 2061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Chiedevano il rimborso delle maggiori somme versate a titolo di IRPEF, ILOR, contributo al Servizio sanitario nazionale e addizionale regionale, calcolate sulla base di rendite catastali successivamente rideterminate dall'UTE su loro richiesta. Secondo i ricorrenti, il termine decadenziale per chiedere il rimborso avrebbe dovuto decorrere dalla sentenza definitiva che aveva riconosciuto l'erroneità della rendita catastale, e non dalla data dei singoli versamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è un termine decadenziale di portata generale, applicabile a qualsiasi ipotesi di pagamento tributario indebito, indipendentemente dalla causa dell'indebito e anche quando il diritto al rimborso dipenda da un successivo provvedimento giudiziale. Per i versamenti anteriori alle istanze del 29 maggio 2000, relativi agli anni 1992-1997, il termine di diciotto mesi era già decorso. Le istanze reiterate nel 2003 non potevano riaprire il termine, sicché restava dovuto soltanto il rimborso relativo ai versamenti degli anni 1998, 1999 e 2000. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
"dalla data del versamento"
Prevede un termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso delle imposte indebitamente versate. Nella versione applicabile ai periodi considerati, il termine era di diciotto mesi; successivamente è stato elevato a quarantotto mesi. Il termine decorre dalla data del pagamento e si applica in via generale a ogni forma di indebito tributario.
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5
Ha modificato il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, portandolo da diciotto a quarantotto mesi.
Cass. n. 11987 del 2006
Ha affermato che il termine per il rimborso si applica anche quando l'indebito risulti da una successiva pronuncia giudiziale, con effetti soltanto sui rapporti ancora pendenti e non su quelli già esauriti per intervenuta decadenza.
Cass. n. 24058 del 2011
Conferma la natura generale del termine decadenziale per la richiesta di rimborso delle imposte indebitamente versate.
Cass., Sezioni Unite, 16 giugno 2014, n. 13676
Ha precisato che il termine decorre dalla data del versamento anche quando l'indebito derivi da una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La retroattività della pronuncia non incide sui rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato occorre rispettare il termine decadenziale previsto dalla legge, normalmente decorrente dalla data del pagamento e non dalla successiva scoperta dell'errore o dalla pronuncia che lo accerta.
- Una sentenza successiva, anche definitiva, che riconosca l'erroneità del presupposto fiscale non riapre automaticamente i termini per i versamenti ormai coperti da decadenza.
- La presentazione di una nuova istanza di rimborso dopo la scadenza del termine non sana né riattiva la decadenza già maturata.
- È necessario verificare, per ciascun versamento, il termine applicabile ratione temporis: nel caso esaminato era di diciotto mesi per i periodi anteriori alla modifica normativa e di quarantotto mesi dopo l'entrata in vigore della modifica.
- Gli effetti retroattivi delle pronunce giudiziali o delle decisioni di illegittimità non prevalgono sui rapporti tributari ormai esauriti, poiché i termini di decadenza tutelano la certezza dei rapporti giuridici.
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