Sentenza n. 731/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35730 Comunicazione: CP700-4485494-P notificata alla ricorrente in data 11 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001, 2001/2002; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le annate 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata l’11 ottobre 2022, contestando il potere dell’Agenzia di procedere al ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle annate lattiero-casearie indicate, nonché la carenza di istruttoria e di motivazione, poiché l’atto non avrebbe consentito di comprendere il procedimento seguito e i criteri utilizzati per il nuovo calcolo. È stata inoltre eccepita la prescrizione del credito azionato da AGEA. Il ricalcolo era stato adottato in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato le imputazioni originarie per contrasto della normativa nazionale applicata con il diritto dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio AGEA, con provvedimento del 25 novembre 2023, ha disposto in via generale l’annullamento di tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, compresa quella impugnata, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023. Poiché l’atto oggetto del ricorso è stato così annullato dall’amministrazione, è venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni relative al regime delle quote latte e al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto e sostituisce le comunicazioni di ricalcolo AGEA anteriori alla data prevista, imponendone l’annullamento; l’annullamento in corso di causa dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in corso di causa, anche mediante un provvedimento di carattere generale, l’atto impugnato, viene meno l’oggetto sostanziale della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, purché l’annullamento elimini l’effetto lesivo dedotto in giudizio.
- L’annullamento amministrativo delle comunicazioni di ricalcolo anteriori previsto da una sopravvenuta disposizione legislativa comporta la loro privazione di effetto e la sostituzione con nuovi atti adottati secondo la disciplina sopravvenuta.
- La complessità delle questioni giuridiche sottese al giudizio, in particolare quelle relative al contrasto tra disciplina nazionale e diritto dell’Unione europea, può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere.
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