Sentenza del 31/10/2019 n. 6053 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici/Imu - Terreni a destinazione pubblicistica - Edificabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'imposizione sui terreni qualificati dal Piano Regolatore come destinati a servizi pubblici, sostenendo che tale destinazione urbanistica escludesse o riducesse la loro edificabilità e, quindi, il presupposto dell'ICI/IMU. La questione riguardava se la destinazione pubblicistica fosse incompatibile con la nozione di area edificabile.
La decisione
La destinazione dei terreni a servizi pubblici non esclude automaticamente la loro vocazione edificatoria. L'edificabilità comprende infatti ogni trasformazione del suolo non preclusa in via generale all'iniziativa edilizia e soggetta a regime autorizzatorio, non soltanto l'edilizia residenziale. Pertanto, la destinazione pubblicistica non consente di annullare o ridurre indiscriminatamente il presupposto impositivo. Essa può tuttavia incidere sulla concreta determinazione del valore venale, considerando il diverso grado di commerciabilità e di apprezzamento economico del terreno rispetto a un'area residenziale. Il principio è conforme a Cass., Sezioni Unite, n. 172/2001.
Norme richiamate
Art. 1 della legge n. 10 del 1977
La sottoposizione delle trasformazioni del suolo a un regime autorizzatorio è indicativa della rilevanza edificatoria del terreno; l'edificabilità non è limitata alla costruzione di abitazioni.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 172/2001
La nozione di area edificabile ai fini tributari comprende le aree suscettibili di trasformazione edilizia, anche quando la destinazione urbanistica non sia residenziale. I vincoli e le destinazioni pubblicistiche possono incidere sulla valutazione economica concreta, ma non eliminano automaticamente il presupposto impositivo.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica a servizi pubblici non esclude di per sé l'edificabilità fiscale del terreno.
- Ai fini ICI/IMU, l'edificabilità comprende anche destinazioni non residenziali, purché siano consentite trasformazioni del suolo soggette ad autorizzazione edilizia.
- Eventuali limitazioni, vincoli o destinazioni pubblicistiche incidono principalmente sulla quantificazione del valore venale e non comportano automaticamente l'esenzione dall'imposta.
- La valutazione deve essere concreta e considerare commerciabilità, utilizzabilità effettiva, possibilità di trasformazione e specifica destinazione urbanistica dell'area.
- Per contestare l'imposta non è sufficiente richiamare genericamente la destinazione pubblica: occorre dimostrare l'assenza sostanziale di edificabilità oppure il minor valore venale derivante dai vincoli.
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