Cassazione Penale, Sentenza n. 30692/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso nei confronti dell'amministratore di una società operante nel settore della raccolta rifiuti, in relazione a un'ipotesi di reimpiego di beni di provenienza illecita aggravato dal fine di agevolare un'associazione camorristica. Il provvedimento aveva ad oggetto documentazione cartacea e informatica, dispositivi telefonici e informatici, appunti e altro materiale ritenuto pertinente alle indagini. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e motivazione apparente in relazione al sequestro di dispositivi informatici e telematici, sostenendo la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza sotto quattro profili: mancata indicazione dei tempi necessari per l'estrazione e l'analisi dei dati; omessa indicazione di parole chiave o di criteri alternativi idonei a delimitare la ricerca, con rischio di sequestro esplorativo; protrazione sine die del vincolo reale per inerzia nell'attività di selezione dei dati e mancata restituzione dei dispositivi; necessità di impedire l'utilizzazione della copia forense integrale, qualificata come mera copia-mezzo, in assenza di un valido titolo cautelare sui dati estratti. La difesa ha inoltre sostenuto che l'eventuale illegittimità del decreto originario avrebbe travolto l'ordinanza del riesame, non potendosi il giudice supplire alle carenze motivazionali del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici e dati in essi contenuti, il decreto del pubblico ministero deve indicare le ragioni del sequestro esteso oppure, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale e i tempi della selezione con restituzione dei dati non rilevanti, in modo da consentire il controllo di proporzionalità. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale del riesame aveva motivato in modo puntuale e non apparente, rilevando che il pubblico ministero aveva delimitato le finalità probatorie, il nesso tra dispositivi e reato, i criteri di selezione tramite parole chiave e verifiche temporali, nonché la necessità di acquisire il contenitore per eseguire poi operazioni tecniche di estrazione e conservazione dei dati. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo che non fosse stato fissato un termine preciso, perché nella fase iniziale di un'indagine complessa il tempo di estrazione non è sempre quantificabile in anticipo e può essere ragionevolmente collegato alla complessità delle operazioni e al volume dei dati. È stato quindi rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
norma richiamata come base del ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame in tema di sequestro probatorio.
art. 253 c.p.p.
richiamato per censurare la legittimità del sequestro probatorio e i limiti della cosa sequestrabile.
art. 247 c.p.p.
richiamato dalla difesa nel quadro delle garanzie inerenti alla perquisizione e al sequestro di dati.
art. 324 c.p.p.
richiamato quale parametro processuale del riesame del sequestro.
art. 42 Cost.
evocato a tutela del diritto di proprietà e per il controllo di proporzionalità della misura reale.
artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati a fondamento della tutela della vita privata e dei dati personali in relazione al sequestro di dispositivi elettronici.
art. 8 CEDU
richiamato per il bilanciamento tra esigenze investigative e rispetto della vita privata e della corrispondenza.
art. 262 c.p.p.
richiamato dalla difesa con riferimento al meccanismo restitutorio del bene sequestrato, ritenuto non risolutivo rispetto alla copia forense.
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio di dispositivi informatici e telematici il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione che renda verificabile il rispetto del principio di proporzionalità, sia quanto all'estensione dei dati sottoposti a vincolo sia quanto alla durata della loro indisponibilità.
- Il sequestro del dispositivo fisico può essere legittimo anche quando non sia possibile una selezione immediata dei dati, poiché il "contenitore" può essere necessario per l'estrazione tecnica del "contenuto"; tuttavia il provvedimento deve spiegare perché tale apprensione sia indispensabile e quali criteri guideranno la successiva selezione.
- Non è sempre necessaria la previa indicazione di un termine rigidamente predeterminato per l'analisi dei dati, specie nelle indagini complesse, purché il provvedimento dia conto in modo ragionevole dei tempi tecnici e della scansione delle operazioni di estrazione e selezione.
- La mancanza di parole chiave non determina automaticamente l'illegittimità del sequestro, se il decreto individua comunque criteri alternativi concretamente idonei a evitare una ricerca meramente esplorativa e a circoscrivere i dati pertinenti.
- Il giudice del riesame deve limitarsi a verificare la legittimità e la congruità del decreto impugnato, senza sostituirsi alle valutazioni discrezionali del pubblico ministero; la conferma è legittima quando la motivazione del decreto e dell'ordinanza rende controllabile la selezione dei dati e il bilanciamento con i diritti fondamentali dell'indagato.
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