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Ordinanza

Ordinanza n. 676/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del TAR di Reggio Calabria n. 627 del 23 settembre 2022 e istanza di sostituzione del Commissario ad acta nominato per l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il privato ha promosso il giudizio per l’esecuzione della sentenza n. 627 del 23 settembre 2022 e ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 403 del 17 giugno 2024. Ha dedotto l’inottemperanza al titolo, chiedendo l’attivazione del commissario, come risulta dalle PEC del 13 settembre e del 18 dicembre 2024. Il commissario non ha depositato la relazione sull’attività svolta richiesta dalla precedente sentenza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta. Ha disposto un’istruttoria, ordinando al Segretario generale del Comune di Villa San Giovanni, quale commissario, di depositare entro 20 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione anteriore chiarimenti documentati sugli adempimenti compiuti, su quelli ancora necessari, sulle ragioni del ritardo e sui tempi previsti per la completa esecuzione della sentenza. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026. Il TAR ha inoltre ricordato che l’incarico commissariale è obbligatorio e che l’inerzia persistente e ingiustificata nell’esecuzione dell’ordine giudiziale può comportare responsabilità personale anche penale e amministrativo-contabile.

Massime di principio

  • Quando è stata disposta la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato e viene chiesta la sua sostituzione per asserita inerzia, il giudice può acquisire chiarimenti documentati sull’attività svolta, sugli adempimenti ancora necessari, sulle ragioni del ritardo e sui tempi di esecuzione prima di decidere l’istanza.
  • Il munus del Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio; la persistente e ingiustificata inerzia nell’esecuzione dell’ordine giudiziale può comportare responsabilità personale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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