Sentenza del 15/04/2021 n. 1966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Locale - Tasse automobilistiche - Termine per l'accertamento vs. termine per la riscossione - Prescrizione - Decorrenza. (prima massima). Processo Tributario - Costituzione in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione - Avvocati del libero foro - Ammissibilità. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della pretesa relativa alla tassa automobilistica e della sua prescrizione/riscossione; questione separata sulla legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocati del libero foro senza formale deliberazione
La decisione
1) La Cassazione chiarisce che il termine per l'accertamento della tassa automobilistica è triennale e decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui doveva intervenire il pagamento. Se l'accertamento diventa definitivo (per mancata impugnazione o sentenza passata in giudicato), il credito per la riscossione segue il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., poiché la prestazione tributaria relativa a singoli periodi d'imposta non è considerabile una prestazione periodica. In caso di cartella esattoriale non opposta, una volta cristallizzato il credito decorre un ulteriore termine triennale per la riscossione, decorsi i quali il credito si prescrive. Tale termine triennale può essere interrotto soltanto da un atto idoneo a costituire in mora il debitore (es. notifica della cartella esattoriale o intimazione di pagamento) e non dalla mera iscrizione a ruolo, atto interno privo di effetti verso il destinatario della pretesa. 2) Con riferimento alla rappresentanza processuale, l'art. 4‑novies del d.l. 34/2019 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 8 del d.l. 193/2016, conv. nella l. 225/2016) consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio anche mediante avvocati del libero foro senza che sia necessaria una deliberazione che conferisca loro lo ius postulandi, superando orientamenti precedenti che ponevano requisiti particolari per tale modalità.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Applicazione del termine decennale di prescrizione al credito tributario una volta che l'accertamento è divenuto definitivo, perché la prestazione relativa a singoli periodi d'imposta non è prestazione periodica
d.l. 53/1983 conv. con modifiche nella l. 53/1983
Riferimento normativo di contesto sulla disciplina delle tasse automobilistiche
d.l. 34/2019, art. 4‑novies
Norma di interpretazione autentica che autorizza l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a stare in giudizio anche tramite avvocati del libero foro senza necessità di formale deliberazione che conferisca lo ius postulandi
d.l. 193/2016, art. 1 comma 8
Norma originaria cui si riferisce l'interpretazione autentica del d.l. 34/2019
l. 225/2016
Conversione con modifiche del d.l. 193/2016, rilevante per il quadro normativo sulla rappresentanza dell'Agenzia
Massime di principio
- Il termine per l'accertamento della tassa automobilistica è triennale e decorre dall'inizio dell'anno successivo al termine per il pagamento; pertanto valutare sempre la data di esigibilità dell'imposta per calcolare la decorrenza del triennio.
- Quando l'accertamento diventa definitivo (mancata impugnazione o sentenza passata in giudicato) il credito tributario segue il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.: non considerarlo come prestazione periodica evita di applicare termini più brevi.
- Se è stata notificata una cartella esattoriale non opposta, il credito si cristallizza e decorre un nuovo termine triennale per la riscossione; se entro tale termine non intervengono atti interruttivi, il credito si prescrive.
- L'iscrizione a ruolo è un atto interno e non interrompe la prescrizione: per interrompere la prescrizione e costituire in mora il contribuente è necessaria la notifica di un atto che produca effetti verso il destinatario (es. notifica della cartella esattoriale o intimazione di pagamento).
- Per i contribuenti: controllare sempre le date di notifica e l'effettiva ricezione della cartella o intimazione; se si lamenta prescrizione verificare se e quando è avvenuta una notifica idonea a interrompere i termini.
- Per l'amministrazione e gli uffici riscossori: per interrompere i termini di prescrizione e tutelare il credito è necessario porre in essere atti perfezionati nei confronti del destinatario (notifica cartella/intimazione) e non limitarsi alla sola iscrizione a ruolo.
- Riguardo alla rappresentanza processuale, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza che sia richiesta una deliberazione che conferisca lo ius postulandi, ai sensi dell'art. 4‑novies d.l. 34/2019; tuttavia occorre considerare eventuali profili pratici e di coordinamento interno con il servizio legale dell'ente.
- In presenza di giurisprudenza contrastante sulla legittimità della costituzione in giudizio tramite avvocati del libero foro, fare attenzione agli sviluppi e alle ordinanze citate (es. Cass. 28684/18; ord. 1992/19; 1130/19) per valutare rischi e strumenti processuali
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