Sentenza del 13/01/2017 n. 736 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE Legittimazione sostanziale e processuale relativamente ai tributi non erariali - Ripartizione temporale tra Stato e Regioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il diniego del condono relativo alle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1994. Sosteneva, da un lato, che l'Agenzia delle Entrate fosse priva di legittimazione, poiché il tributo era ormai regionale, e, dall'altro, che il condono fosse applicabile. Deduceva inoltre l'omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sulle eccezioni di prescrizione e sulle richieste di scorporo degli interessi, dell'aggio e delle somme non trasmissibili agli eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi: per le tasse automobilistiche del 1994 l'Agenzia delle Entrate era legittimata ad agire, poiché, sebbene il tributo fosse stato trasferito alle Regioni dal 1° gennaio 1993, l'accertamento e la riscossione rimasero amministrati dallo Stato fino al 1° gennaio 1999. Ha inoltre stabilito che il condono previsto per i tributi locali richiedeva una specifica legge regionale, mentre il condono invocato dalla contribuente riguardava esclusivamente i tributi statali. Ha invece accolto i motivi relativi all'omessa pronuncia su prescrizione e scorporo di interessi, aggio e sanzioni, cassando la sentenza e rinviando la causa alla CTR Toscana, in diversa composizione, per una nuova decisione.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23
Le tasse automobilistiche sono state trasferite alle Regioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993.
Il trasferimento della titolarità regionale del tributo non comportò immediatamente il trasferimento della sua amministrazione: per il 1994 l'accertamento e la riscossione restavano affidati allo Stato.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 10
Dal 1° gennaio 1999 sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche.
La decorrenza del trasferimento delle funzioni amministrative è distinta da quella del trasferimento della titolarità del tributo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
La legittimazione processuale spetta all'ente che amministra il tributo e ha emesso o gestisce l'atto impugnato.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Contribuisce a fondare la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate per i tributi che, nel periodo rilevante, erano ancora amministrati dallo Stato.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
La disposizione sul condono invocata dalla contribuente riguardava esclusivamente i tributi statali e non era applicabile alle tasse automobilistiche regionali.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, commi 1 e 3
Per i tributi locali, incluso il bollo auto regionale, il condono era possibile solo se previsto e disciplinato da una specifica legge regionale.
Codice di procedura civile, artt. 81, 100, 112 e 360
La Corte ha applicato le norme sulla legittimazione processuale, sull'interesse ad agire, sull'obbligo di pronuncia su tutte le domande ed eccezioni e sui motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto legittimato in materia tributaria occorre verificare non solo a chi appartiene il tributo, ma anche chi ne curava concretamente accertamento e riscossione nel periodo cui si riferisce la pretesa.
- Nel caso delle tasse automobilistiche, per le annualità anteriori al 1° gennaio 1999 l'Agenzia delle Entrate può essere legittimata anche se il tributo era già qualificato come regionale.
- Un condono applicabile ai tributi statali non si estende automaticamente ai tributi regionali o locali: serve una specifica previsione normativa dell'ente territoriale competente.
- Il giudice deve esaminare espressamente tutte le eccezioni e domande ritualmente proposte, come prescrizione, sanzioni, interessi e aggio; l'omessa pronuncia può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.
- Il riconoscimento della legittimazione dell'amministrazione non implica necessariamente la definitività della pretesa tributaria: restano esaminabili le questioni di prescrizione, quantificazione e trasmissibilità delle somme.
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