Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/06/2016 n. 4135 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società di persone - Notifica anche ai soci - Omessa impugnazione da parte della società - Nullità notifica ai soci - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento fiscale relativo a una società di persone e la sua incidenza sui singoli soci. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'omessa o irregolare notifica dell'accertamento societario ai soci determinasse la nullità dell'accertamento emesso nei loro confronti. La sentenza esclude tale conseguenza, valorizzando il carattere unitario dell'accertamento nei confronti della società e dei soci e il nesso di conseguenzialità tra la rettifica del reddito sociale e l'imputazione pro quota ai soci.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La rettifica fiscale nei confronti della società era divenuta definitiva perché la decisione di rigetto del ricorso non era stata impugnata nei termini. Tale definitività impedisce di contestare, nei confronti del socio, la validità dell'accertamento societario sulla base della mancata notifica dell'atto al socio stesso. L'omessa notifica ai soci, quindi, non comporta la nullità dell'accertamento relativo al socio quando l'accertamento societario sia ormai definitivo.

Norme richiamate

  • Nessuna disposizione normativa specifica indicata nel testo

    La decisione si fonda principalmente sul principio giurisprudenziale del carattere unitario dell'accertamento nelle società di persone e sulla definitività dell'accertamento societario non tempestivamente impugnato.

  • Cassazione n. 11681/2002

    Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui l'accertamento del reddito della società di persone e quello dei soci sono collegati da un nesso di consequenzialità; una volta divenuta definitiva la rettifica nei confronti della società, il socio non può rimetterne in discussione il presupposto lamentando la mancata notifica dell'atto societario.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'accertamento del reddito societario e quello imputato ai soci sono normalmente considerati unitari e strettamente collegati.
  • La mancata notifica al socio dell'accertamento emesso nei confronti della società non determina automaticamente la nullità dell'accertamento personale del socio.
  • Se la società non impugna tempestivamente l'accertamento, oppure perde il giudizio e non propone impugnazione nei termini, la rettifica diventa definitiva e il socio non può generalmente contestarne il contenuto in via indiretta.
  • Il socio può conservare margini di difesa su vizi propri dell'atto a lui notificato, ma non può normalmente rimettere in discussione una rettifica societaria ormai definitiva soltanto perché non gli è stata notificata.
  • La tempestiva impugnazione dell'accertamento da parte della società è essenziale per preservare la possibilità di contestare il maggior reddito successivamente imputato ai soci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.