Cassazione Penale, Ordinanza n. 34687/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 6 ottobre 2025, relativa al reato di evasione. Ha censurato la mancata applicazione dello stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p. e l’affermazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato ex art. 385 c.p., chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove. Ha inoltre dedotto la violazione del diritto di difesa per la limitazione dell’esame del teste Fanelli. Infine, ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 385, quarto comma, c.p. e dell’art. 131-bis c.p., richieste formulate nell’atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sullo stato di necessità e sull’elemento psicologico sollecitassero una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e riproponessero questioni già adeguatamente respinte dalla Corte d’appello. Ha giudicato non consentita la censura sulla limitazione dell’esame del teste, perché non sollevata durante l’esame; inoltre, dal verbale risultava che i messaggi non erano stati acquisiti e che il teste non poteva deporre su di essi. Le richieste relative all’art. 385, quarto comma, c.p. e all’art. 131-bis c.p. erano state formulate in appello in modo generico e, essendo originariamente inammissibili, potevano non essere esaminate. Ha disposto le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il dispositivo riportato nel testo è incompleto e non permette di determinare eventuali statuizioni pecuniarie.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
le censure, relative alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello
La censura relativa alla mancata applicazione dello stato di necessità non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle fonti probatorie, né di riproporre doglianze già adeguatamente respinte in appello.
art. 385 c.p.
le censure, relative alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello
La contestazione dell’elemento psicologico dell’evasione non può fondarsi sulla richiesta di una rivalutazione alternativa delle prove in sede di legittimità.
art. 385, comma quarto, c.p.
rilevato che le richieste di applicazione dell'art. 385, comma quarto, cod. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. erano state formulate con l'atto di appello in modo del tutto generico, sicché, in quanto originariamente inammissibili, potevano non essere prese in considerazione dal Giudice di merito
Una richiesta formulata in appello in modo del tutto generico è originariamente inammissibile e può quindi non essere esaminata dal giudice di merito.
art. 131-bis c.p.
rilevato che le richieste di applicazione dell'art. 385, comma quarto, cod. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. erano state formulate con l'atto di appello in modo del tutto generico, sicché, in quanto originariamente inammissibili, potevano non essere prese in considerazione dal Giudice di merito
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se proposta in appello in modo del tutto generico, può essere non esaminata perché originariamente inammissibile.
art. 616 c.p.p.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie; è parimenti inammissibile la mera riproposizione di doglianze già adeguatamente disattese dal giudice di appello.
- La censura relativa alla limitazione dell’esame di un teste non è consentita se la questione non è stata sollevata nel corso dell’esame; nel caso deciso, inoltre, la documentazione esaminata escludeva la violazione, poiché i messaggi non erano stati acquisiti e il teste non poteva deporre su di essi.
- Le richieste formulate in appello in modo del tutto generico sono originariamente inammissibili e possono non essere esaminate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34600/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34606/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34608/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34610/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34611/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34612/2026 del 28/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →