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Sentenza

Sentenza del 06/02/2023 n. 199 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava, a seguito di verifica 2013 e PVC 07/04/2014 per l'anno d'imposta 2010, la non deducibilità di costi infragruppo: 1) costi ritenuti da transfer price non coerenti al valore normale (art. 110 TUIR) e mark-up su servizi corporate; 2) royalties per l'uso del marchio ritenute prive del requisito di inerenza (art. 109 DPR 917/86); 3) mark-up indeducibile su servizi IT; nonché l'indebita detrazione IVA (art. 19 DPR 633/72). L'accertamento ha recuperato a tassazione un maggior reddito IRES di €329.686 (da €169.704 a €499.390), un maggior valore produzione IRAP di €329.686 (da €786.233 a €1.115.918) e una maggiore imposta IVA di €56.927.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato respinto. La sentenza d'appello ha confermato la decisione favorevole al contribuente: le royalties pagate per l'utilizzo del marchio sono state ritenute inerenti e deducibili, in quanto supportate da contratto di licenza, dall'effettivo utilizzo commerciale del marchio dal distributore esclusivo e dall'evidenza economica del beneficio (aumento fatturato e quote di mercato). I costi per servizi IT centralizzati sono stati ritenuti correttamente allocati in base all'accordo di gruppo (componente fissa su numero licenze e componente variabile sul fatturato); le scelte di politica di allocazione di gruppo non escludono l'inerenza. L'annotazione IVA con reverse charge per acquisti intracomunitari è stata considerata conforme. Sono compensate le spese legali.

Norme richiamate

  • art. 110 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio per contestare la non coerenza al valore normale dei rapporti infragruppo (transfer pricing); la decisione sottolinea che l'accertamento su valori anomali richiede valutazione della documentazione e dell'effettiva funzione economica degli scambi.

  • art. 109 TUIR (DPR 917/1986)

    Usato dall'Ufficio per contestare la mancata inerenza delle royalties; la sentenza interpreta l'articolo alla luce della giurisprudenza che ammette la deducibilità quando la spesa è riferibile all'attività d'impresa, anche indirettamente.

  • art. 5 e art. 11 D.Lgs. 446/1997

    Richiamati per le implicazioni IRAP nella rettifica della base imponibile; la decisione valuta l'inerenza dei costi anche ai fini IRAP in base alla loro connessione con l'attività d'impresa.

  • art. 19 DPR n. 633/1972

    Richiamato in relazione all'eventuale indebita detrazione IVA; la sentenza conferma la corretta applicazione del meccanismo del reverse charge per acquisti intracomunitari e l'annotazione nei registri come rispettosa del principio di neutralità IVA.

  • Cass. sent. n. 8893/2018

    Deve innanzitutto escludersi che il principio dell'inerenza, quale vincolo alla deducibilità dei costi, discenda dall'art. 75, comma 5 TUIR, ... il principio di inerenza è principio generale inespresso, immanente alla nozione di reddito d'impresa...

    Citata per affermare che l'inerenza è principio generale non limitato al collegamento con ricavi specifici e che la deducibilità va valutata nella sfera dell'attività d'impresa.

  • Cass. Sez. trib., sent. 20/04/2016 n. 7881

    "...agli effetti della deducibilità di royalties corrisposte infragruppo, rileva esclusivamente l'effettività del costo e la sua riferibilità (o inerenza) all'attività o ai beni da cui derivano i ricavi ... e non anche il riscontro documentale del rapporto contrattuale fra le parti"

    Usata per sostenere che la mancata forma scritta non esclude la deducibilità se l'effettività e l'inerenza sono dimostrate.

  • Cass. ord. 11/01/2018 n. 450

    "l'impiego del criterio utilitaristico non giova alla corretta esegesi della nozione di inerenza... l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o vantaggio..."

    Richiamata per ribadire che l'inerenza è valutata qualitativamente e non in termini di utilità o vantaggiosità economica della spesa.

  • Linee guida OCSE (2010), par. 6.1

    Citate per sostenere che la licenza d'uso del marchio a distributori è una prassi riconosciuta in gruppi multinazionali e che le royalties infragruppo possono avere giustificazione commerciale e fiscale.

Massime di principio

  • Le royalties infragruppo sono deducibili se il contribuente dimostra la correlazione funzionale (inerenza) tra la spesa e l'attività d'impresa: non serve provare utilità economica immediata, ma la spesa deve rientrare nella sfera imprenditoriale.
  • La forma contrattuale scritta aiuta, ma non è condizione necessaria per la deducibilità: rileva l'effettività dell'accordo e la riferibilità della spesa all'attività aziendale.
  • Per servizi centralizzati di gruppo (es. IT) la deducibilità dipende dalla correttezza e ragionevolezza delle chiavi di allocazione previste dagli accordi di gruppo (componente fissa/variabile), e dalle motivazioni commerciali del gruppo; scelte di politica commerciale del gruppo non vengono invalidate di per sé dall'Amministrazione se documentate.
  • L'inerenza è un giudizio qualitativo che esclude solo spese palesemente estranee alla sfera d'impresa (es. spese personali).
  • L'IVA sugli acquisti intracomunitari è neutra se il contribuente applica correttamente il reverse charge e annota le fatture nei registri IVA secondo le regole; l'erronea contestazione dell'IVA richiede verifica formale e sostanziale degli adempimenti.
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce riferimento forte: in caso di contestazione infragruppo il contribuente deve documentare l'effettività dei rapporti economici e l'utilizzo del bene/servizio; se ciò è dimostrato, i costi sono presumibilmente deducibili.

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