Sentenza del 21/12/2015 n. 11698 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N O N D I S P O N I B I L E
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e ha contestato, tra l'altro, la validità della notifica postale senza intermediazione di un agente notificatore, la carenza di motivazione e di elementi identificativi, nonché la decadenza dell'Amministrazione. Equitalia ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso e ha prodotto in appello una relata attestante il deposito della cartella presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica. In appello, la Commissione ha ritenuto tempestiva l'impugnazione di Equitalia, ma ha confermato la decisione di primo grado. La notifica mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiedeva anche la successiva comunicazione al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Poiché Equitalia non ha dimostrato l'invio di tale comunicazione, la notifica è stata considerata invalida. L'appello è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 17 D.P.R. 602/1973
Il contribuente ne ha invocato la violazione sotto il profilo della decadenza dell'Amministrazione dalla riscossione; la questione è rimasta assorbita dalla rilevata invalidità della notifica.
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui il ruolo e la cartella di pagamento. L'estratto di ruolo, invece, è stato qualificato come semplice documento informativo e non come autonomo atto impugnabile.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Disciplina il termine per proporre ricorso. La richiesta dell'estratto di ruolo non riapre automaticamente i termini, ma consente di contestare la mancata o invalida notifica della cartella quando il contribuente ne venga così a conoscenza.
Art. 58 D.Lgs. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello; per questo Equitalia ha potuto produrre in secondo grado la documentazione relativa alla notifica.
Art. 140 c.p.c.
In caso di temporanea assenza del destinatario, il deposito presso la casa comunale deve essere seguito dagli ulteriori adempimenti prescritti, tra cui l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. L'omissione di tale adempimento rende invalida la notifica.
Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015
Ha riconosciuto la possibilità di impugnare ruolo e cartella non validamente notificati quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, precisando che l'estratto non è autonomamente impugnabile, ma costituisce il mezzo attraverso cui si individua la pretesa fiscale.
Cass. n. 1837/2010
Esclude la possibilità di proporre in qualsiasi momento un'azione astratta di accertamento negativo del credito fiscale; deve essere individuato un momento concreto di conoscenza della pretesa.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è normalmente un atto autonomamente impugnabile, ma può consentire al contribuente di contestare la cartella e il ruolo quando la cartella non sia stata validamente notificata.
- La richiesta dell'estratto di ruolo non riapre indefinitamente i termini di impugnazione: se l'Amministrazione dimostra una precedente notifica valida, il ricorso può essere dichiarato tardivo.
- In caso di notifica ex art. 140 c.p.c., il solo deposito presso la casa comunale non è sufficiente: devono risultare anche gli ulteriori adempimenti, inclusa la raccomandata informativa prevista dalla legge.
- L'onere di provare la regolare notifica della cartella grava sull'agente della riscossione quando il contribuente ne contesti la ricezione.
- La produzione tardiva in appello della documentazione sulla notifica può essere ammessa, ma la documentazione deve dimostrare tutti gli adempimenti necessari, non soltanto il deposito o una relata parziale.
- Quando la notifica della cartella è invalida e non è provata una precedente conoscenza giuridicamente rilevante, l'impugnazione può essere accolta e la pretesa non può essere fatta valere sulla base di quella notificazione.
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