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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6092 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva confermato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 1996 e 1997. L'accertamento traeva origine dalla presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati nei confronti della C. s.r.l., società a ristrettissima base partecipativa composta da due soci. La contribuente contestava, tra l'altro, l'utilizzo della presunzione in assenza di una formale delibera di distribuzione degli utili, la duplicazione della tassazione e il mancato riconoscimento del credito d'imposta sui dividendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunzione di distribuzione degli utili, affermando che, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, è legittimo presumere l'attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti nello stesso esercizio, salvo prova contraria. Ha inoltre escluso il diritto al credito d'imposta sugli utili, poiché la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, richiamando il requisito previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, comma 5. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto o incongruenza dei quesiti di diritto e dell'indicazione del vizio di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    I motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati da quesiti di diritto pertinenti e, in caso di vizio di motivazione, da una specifica indicazione di sintesi. La loro mancanza o incongruenza può comportare l'inammissibilità del motivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Consente l'accertamento mediante presunzioni semplici. Secondo la giurisprudenza richiamata, nelle società a ristretta base partecipativa gli utili extracontabili possono essere presunti distribuiti pro quota ai soci, salvo prova contraria concreta e specifica.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, comma 5

    Il credito d'imposta relativo agli utili distribuiti non spetta se il contribuente omette di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di percezione degli utili o omette di indicarvi gli utili stessi.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 5

    L'omessa attestazione della spedizione della raccomandata prevista per la notifica determina la nullità della notificazione, con conseguenze sul decorso dei termini processuali.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    La disciplina generale dell'onere della prova e delle presunzioni semplici costituisce il fondamento civilistico della valutazione degli elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, soprattutto quando i soci partecipano direttamente alla gestione, l'amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle partecipazioni, anche senza una formale delibera di distribuzione.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può superarla dimostrando in modo concreto, documentato e specifico che gli utili non sono stati distribuiti o che non ne ha avuto la disponibilità.
  • La mera contestazione dell'assenza di una delibera di distribuzione, senza ulteriori prove, normalmente non è sufficiente a escludere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
  • Il credito d'imposta sui dividendi richiede il rispetto degli obblighi dichiarativi: l'omessa presentazione della dichiarazione o l'omessa indicazione degli utili può comportare la perdita del beneficio.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo tecnicamente coerente con le censure svolte; quesiti generici, non pertinenti o privi dell'indicazione di sintesi richiesta possono essere dichiarati inammissibili.

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