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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 25897 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva annullato le iscrizioni a ruolo e riconosciuto l'utilizzo di un credito d'imposta maturato nel periodo antecedente all'ammissione alla procedura. L'Agenzia sosteneva che gli adempimenti IVA del commissario straordinario non coincidono con quelli del curatore o del commissario liquidatore e che, dato il carattere di prosecuzione dell'attivita' tipico dell'amministrazione straordinaria, l'IVA dovesse essere assolta secondo le modalita' ordinarie e non disciplinata dall'art. 74-bis del DPR 633/1972.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, per i fini IVA, rileva la concorsualita' della procedura di amministrazione straordinaria e i principi di universalita' oggettiva e soggettiva. Pertanto l'art. 74-bis del DPR 633/1972 e' compatibile e applicabile anche all'amministrazione straordinaria: il commissario straordinario deve presentare la dichiarazione IVA relativa al periodo antecedente all'ammissione e i crediti IVA (compresi sanzioni e interessi maturati prima della procedura) costituiscono crediti concorsuali o prededucibili da insinuare al passivo della procedura. L'iscrizione a ruolo puo' essere effettuata, ma l'esecuzione individuale e la riscossione sono inibite, dovendosi seguire il procedimento di accertamento del passivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis

    Si applica anche alle imprese in amministrazione straordinaria: il curatore/commissario deve presentare la dichiarazione IVA per il periodo antecedente alla procedura e gli obblighi di fatturazione/registrazione continuano a gravare sul soggetto che gestisce il patrimonio. Il debito IVA antecedente va insinuato al passivo.

  • Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (conv. L. 18 febbraio 2004, n. 39), art. 2, comma 2-bis

    Stabilisce lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e comporta effetti concorsuali (richiamo agli effetti dell'art. 42 L. Fall.), fondamento per l'applicazione del regime concorsuale ai fini IVA.

  • Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, art. 36

    Prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa alla amministrazione straordinaria, utile per interpretare la compatibilita' dell'art. 74-bis con l'amministrazione straordinaria.

  • Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e riferimenti interni (art. 48, art. 53, art. 27, art. 28, art. 30)

    Richiamati per spiegare il procedimento di formazione e accertamento del passivo nella procedura concorsuale e le condizioni di ammissione all'amministrazione straordinaria; confermano che l'accertamento del passivo si svolge secondo le regole concorsuali.

  • Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 9 (corrispondente all'art. 4 della sesta direttiva)

    Definisce 'attivita' economica' e 'soggetto passivo' ai fini IVA: il regime IVA guarda all'attivita' economica e non al fatto che l'impresa prosegua o meno l'attivita' imprenditoriale, giustificando l'applicazione dell'IVA anche in presenza di procedure concorsuali.

  • Legge fallimentare (riferimenti: art. 42, art. 52, capo V, art. 93 e ss.)

    Principi di universalita' soggettiva e oggettiva e procedimento di accertamento del passivo si applicano anche all'amministrazione straordinaria; i crediti verso il soggetto sottoposto a procedura concorsuale devono essere accertati secondo le norme fallimentari.

Massime di principio

  • L'art. 74-bis del DPR 633/1972 e' applicabile anche alle imprese poste in amministrazione straordinaria quando la procedura presenti carattere concorsuale: il commissario straordinario deve predisporre la dichiarazione IVA relativa al periodo antecedente all'ammissione.
  • I crediti IVA (inclusi interessi e sanzioni) maturati prima dell'ammissione alla procedura sono crediti concorsuali o prededucibili e devono essere insinuati al passivo; non sono immediatamente aggredibili mediante esecuzione individuale o riscossione coattiva.
  • L'iscrizione a ruolo puo' essere effettuata dall'Amministrazione, ma non legittima l'esecuzione individuale contro i beni della procedura; l'accertamento del diritto al concorso e della prelazione resta di competenza del giudice fallimentare.
  • Ai fini IVA conta l'attivita' economica qualificata dal diritto unionale e non la mera prosecuzione amministrativa dell'attivita' d'impresa: la qualifica concorsuale prevale nell'individuare il regime fiscale applicabile.
  • Dubbi sul possibile contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato non impediscono l'applicazione delle regole concorsuali in materia fiscale, purché la procedura e i programmi di risanamento osservino le disposizioni e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato.

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