Cassazione Penale, Ordinanza n. 19199/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena per il reato di truffa aggravata. Il ricorso contestava l'errata qualificazione giuridica del fatto; tuttavia la doglianza era formulata in modo generico, perché non veniva indicata quale sarebbe stata la diversa qualificazione corretta. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non rientrassero tra quelli ammessi contro la sentenza di applicazione della pena e che, in ogni caso, la censura sulla qualificazione giuridica fosse priva di specificità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso trattato de plano. Ha applicato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta è stata giudicata non ammissibile e comunque generica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è ammissibile solo entro i limiti tassativi indicati dalla norma; una doglianza generica sull'erronea qualificazione giuridica non è sufficiente se non indica la diversa corretta qualificazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È richiamato come base per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente è condannata alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, i motivi sono tassativamente limitati a quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
- La doglianza di erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica: il ricorrente deve indicare quale diversa qualificazione ritiene corretta, non essendo sufficiente un rilievo generico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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