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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Carmela Maugeri per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. Il ricorso per cassazione censurava: (1) la ritenuta sussistenza della "gravità indiziaria" per il reato di riciclaggio, denunciando motivazione insufficiente e basata su elementi generici e riferibili al coindagato (si richiamavano l'ambiguità delle conversazioni intercettate, l'assenza di riscontri sull'acquisto delle vincite e l'inattività del conto corrente); (2) la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura (si contestava che il Tribunale avesse fondato il pericolo di reiterazione su elementi apodittici, confondendo la posizione personale dell'indagata, incensurata, con quella del compagno).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudice del riesame nelle valutazioni di fatto (gravità indiziaria, caratteristiche soggettive, esigenze cautelari, adeguatezza della misura) e che l'ordinanza del Tribunale contenesse una motivazione puntuale e coerente basata su intercettazioni, risultanze della perquisizione e sequestro del 4 luglio 2025 e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Barra. Pertanto le censure della difesa si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario impropria in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dichiarata l'inammissibilità che ha determinato la rimozione dell'effetto sospensivo dell'ordinanza impugnata ex art. 310, comma terzo, c.p.p., e la comunicazione al Procuratore Generale per l'esecuzione ai sensi dell'art. 28 D.M. 30/09/1989, n. 334; il Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari con divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro i provvedimenti cautelari e prevede un effetto sospensivo che, in caso di inammissibilità del ricorso, viene rimosso per consentire l'esecuzione del provvedimento impugnato

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che integra il reato di riciclaggio; è il capo di imputazione a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'indagata

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante di tipo mafioso: nel caso di specie il Tribunale ha escluso l'applicabilità di tale aggravante rispetto alla contestazione di riciclaggio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito della gravità indiziaria quale presupposto per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte ha richiamato che la valutazione di tale requisito è rimessa al giudice del riesame

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità quando le doglianze mirano a rinnovare una valutazione di merito già compiuta dal giudice del riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'ordine del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata nel caso per euro 3.000

  • art. 28 D.M. 30 settembre 1989, n. 334

    Norma amministrativa richiamata per le comunicazioni relative all'esecuzione del provvedimento cautelare dopo la rimozione dell'effetto sospensivo

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Riferimento alle procedure esecutive e agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità e all'ordine di esecuzione

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte non può riformare valutazioni di fatto o ricostruzioni indiziarie compiute dal giudice del riesame, salvo che emergano manifeste illogicità o omissioni giuridicamente rilevanti nella motivazione
  • Per ottenere l'applicazione di misure personali il requisito della gravità indiziaria richiede motivazione specifica e non generica; tuttavia, se il giudice di merito fornisce un articolato compendio probatorio (intercettazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori), la cassazione non è la sede per rivalutarne la persuasività
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o a sottolineare la maggiore rilevanza di elementi favorevoli al soggetto indagato sono di norma inammissibili in cassazione
  • Quando il ricorso per cassazione risulti manifestamente volto a rinnovare valutazioni di merito o a contestare la sufficienza della motivazione fondata su elementi di fatto, può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni (spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
  • Nelle valutazioni sulle esigenze cautelari il giudice deve indicare elementi concreti e attuali che giustifichino l'applicazione di misure restrittive; se il giudice del riesame lo fa, la Corte di Cassazione non potrà sostituirsi a quelle valutazioni

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