Cassazione Penale, Ordinanza n. 16917/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto con unico atto nell’interesse di due imputati, impugnava la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la responsabilità penale in relazione a una vicenda connessa a una denuncia/querela sporta da Allianz S.p.a. e alla successiva ricostruzione di una caduta dalle scale riferita dalla persona offesa e da alcuni testi. Il primo motivo deduceva violazione di legge e travisamento della prova quanto alla data esatta in cui la persona offesa avrebbe acquisito consapevolezza della presunta fraudolenza, profilo rilevante per la tempestività della querela. Il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, lamentando travisamento del fatto e inattendibilità delle dichiarazioni rese da testimoni che non erano presenti al momento dell’accaduto. Il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando comunque che la Corte d’appello aveva motivato in modo logico sulla tempestività della querela individuando, sulla base della relazione investigativa dell’8/10/2020, il momento di conoscenza del contenuto della chiamata al 118. Ha giudicato non consentito anche il secondo motivo, perché volto a sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito; ha inoltre rilevato che la motivazione di appello spiegava adeguatamente perché l’assenza dei testi al momento del fatto non fosse decisiva, poiché essi avevano raccolto dalla persona offesa il racconto immediato della caduta. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al merito e risultava congruamente motivato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; è stata invece rigettata la richiesta della parte civile Allianz S.p.a. di liquidazione delle spese, per mancato effettivo contributo difensivo in cassazione.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione di fatto sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche, da motivare con riferimento agli elementi ritenuti preponderanti.
art. 62-bis c.p.
Implicitamente coinvolto nella doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la decisione sul punto è riservata al giudice di merito e censurabile solo se illogica o contraddittoria.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando l’errore percettivo incida in modo decisivo sull’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione; non è invece ammissibile quando il ricorrente chieda una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito; la selezione, tra i dati probatori, di quelli ritenuti più persuasivi appartiene al giudice del fatto.
- La tempestività della querela può essere validamente desunta dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza effettiva del contenuto del fatto fraudolento, purché tale accertamento sia sorretto da motivazione logica e specifica.
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione dà conto, anche per relationem, degli elementi di cui all’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
- La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile in cassazione può essere rigettata quando la parte non abbia svolto un effettivo contributo argomentativo, limitandosi a chiedere l’inammissibilità del ricorso senza specificamente contrastarne i motivi.
Come è indicizzato
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