Sentenza n. 1933/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 292/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità spettanti, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 292/2024, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità indicate nel giudizio civile, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 19 giugno 2024 e risultava decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza diritto a compenso; il commissario dovrà provvedere nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora di € 10 per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza del termine di sessanta giorni fino all’insediamento del commissario. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere disposta quando il ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica una misura coercitiva; nel caso concreto è stata fissata in € 10 giornalieri dalla scadenza del termine assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio e senza maturare diritto al compenso.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, individuandone il soggetto e il termine per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 19 giugno 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
L’azione di ottemperanza relativa a un titolo di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è stata esaminata dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per eseguire il giudicato di condanna al pagamento, l’Amministrazione può ricorrere, ricorrendone i presupposti, all’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine congruo e può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire se il termine decorre inutilmente.
- Nel giudizio di ottemperanza per un credito pecuniario, il giudice può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. quando il ritardo dell’Amministrazione giustifica la misura, determinandone decorrenza e importo giornaliero.
- Per l’esecuzione di una condanna pecuniaria, l’Amministrazione può essere tenuta a completare gli adempimenti necessari al pagamento anche mediante ordinativo in conto sospeso, ove previsto dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →