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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36992/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo estremamente generico e ha comunque rilevato che il giudice di appello aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando il grave precedente penale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    individua il reato per cui è stata confermata la condanna nei gradi di merito, ossia la falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato solo implicitamente attraverso il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche; la Corte ne valuta il diniego come adeguatamente motivato in appello.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso in cassazione deve essere specifico e non meramente assertivo: la genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia sorretto da motivazione non manifestamente illogica, anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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