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Ordinanza

Ordinanza n. 2892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della sede universitaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare di primo grado, contestando l’assegnazione presso l’Università di Roma Tor Vergata nell’ambito della disciplina del cosiddetto “semestre filtro”. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, in sede di sommario esame, che il punteggio conseguito, ove non fosse stato applicato il meccanismo del ripescaggio del secondo turno, avrebbe comportato l’assegnazione prioritaria presso la Facoltà di Medicina dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli o dell’Università Federico II, secondo l’ordine delle preferenze indicate nella domanda di iscrizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando la possibile erronea applicazione del meccanismo di ripescaggio del secondo turno rispetto all’ordine delle preferenze e al punteggio conseguito. Ha inoltre escluso che la sospensione potesse arrecare pregiudizio alle prerogative organizzative delle università. Di conseguenza, ha ordinato alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull’assegnazione della sede della studentessa, anche eventualmente in sovrannumero. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate, in ragione della novità e peculiarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata riformata l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Impone la trasmissione dell’ordinanza cautelare al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris può ravvisarsi quando l’applicazione di un meccanismo di assegnazione universitario non rispetti, in relazione al punteggio conseguito, l’ordine delle preferenze espresse dall’interessato.
  • Quando l’assegnazione di una sede universitaria risulti cautelarmente dubbia e la misura non comprometta le esigenze organizzative del servizio didattico, il giudice può ordinare all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione, anche mediante ammissione o assegnazione in sovrannumero.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare comporta la riforma dell’ordinanza di primo grado e l’accoglimento della domanda cautelare originaria.
  • La novità e la peculiarità della questione possono giustificare la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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