Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/11/2021 n. 30976 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso di liquidazione (notificato il 23.4.2013) relativo all'imposta proporzionale di registro e imprese ipocatastali gravante su una sentenza di usucapione (Tribunale di Amalfi, n.29/2012). La C.T.R. aveva ritenuto l'atto illegittimo per carenza della motivazione in quanto la sentenza indicata negli estremi non era allegata all'avviso; l'Agenzia contestava che l'avviso conteneva gli elementi essenziali (estremi identificativi della sentenza, base imponibile desumibile dalla perizia di conferimento e aliquote di legge) e che la contribuente, essendo intervenuta nel processo, era a conoscenza degli elementi necessari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata della C.T.R. e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della Euro Sud Immobiliare srl. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziali può ritenersi adeguatamente motivato anche in assenza dell'allegazione della sentenza se l'avviso stesso riporta gli estremi identificativi dell'atto e i criteri normativi e matematici della determinazione (base imponibile, aliquota applicata e imposta), purché tali informazioni siano idonee a garantire l'immediata ed efficace conoscibilità della pretesa. Tuttavia la Corte ha chiarito che, se il contribuente contesta in modo specifico e circostanziato la insufficienza o incomprensibilità della motivazione, il giudice di merito deve effettuare un controllo sostanziale complessivo della congruità motivazionale (anche valutando la complessità della sentenza); nel caso concreto la C.T.P. aveva correttamente ritenuto che la sentenza non fosse di difficile interpretazione e che la base imponibile e le aliquote fossero note, per cui l'avviso era sufficiente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione fiscale: devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; il richiamo a un altro atto impone l'allegazione salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto. Il principio va letto in senso di effettività della tutela e collaborazione tra fisco e contribuente.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Registro)

    Disciplina dell'avviso di liquidazione: l'avviso emesso per atti giudiziali deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata; l'obbligo motivazionale richiede informazioni idonee a consentire il pieno esercizio delle facoltà difensive.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

    Se la motivazione si riferisce ad altro atto non conosciuto o non ricevuto dal contribuente, quell'atto deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che il richiamante riproduca il contenuto essenziale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

    art. 37; art. 43, comma 4; Tariffa, Prima Parte (art. 8 e relative previsioni tariffarie)

    Per la determinazione della base imponibile e dell'aliquota, in caso di atti giudiziali, occorre riferirsi al contenuto e agli effetti della sentenza stessa; la qualificazione dell'atto e le sue statuizioni sono rilevanti per l'individuazione della tariffa applicabile.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiama il regime generale della motivazione degli atti amministrativi quale parametro di riferimento per la motivazione degli atti tributari dovendo assicurare la conoscibilità dei presupposti di fatto e di diritto.

  • Codice di procedura civile

    Art. 360 n.3 indicato come motivo di cassazione (violazione di norme); art. 384 consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito se non sono necessari accertamenti di fatto.

  • Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 32

    art. 4 (che ha introdotto l'art. 52, comma 2-bis nel DPR 131/1986)

    Norma che ha imposto l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato salvo riproduzione del contenuto essenziale, richiamata nel quadro della motivazione degli avvisi di liquidazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata nel ricorso originario in relazione alle procedure di recupero e accertamento fiscale; nel contesto è stata invocata per i profili procedurali dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziale può essere adeguatamente motivato anche senza allegare la sentenza, purché l'avviso riporti estremi identificativi e gli elementi essenziali (base imponibile, aliquota, imposta) in forma chiara e intellegibile.
  • La necessità di allegazione della sentenza non è assoluta: se la sentenza è già nota o agevolmente conoscibile dal contribuente e le informazioni fornite sono sufficienti, l'allegazione può essere superflua.
  • La mera allegazione della sentenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di rendere comprensibili i criteri di determinazione (soprattutto quando la statuizione è complessa): talvolta è necessario esplicitare i calcoli o i passaggi rilevanti nell'avviso.
  • Se il contribuente contesta specificamente e circostanziatamente la insufficienza motivazionale o la comprensibilità della pretesa, il giudice di merito deve eseguire un controllo sostanziale della congruità motivazionale, valutando la complessità della sentenza e la effettiva conoscibilità degli elementi fiscali.
  • In pratica l'amministrazione dovrebbe sempre indicare nell'avviso imponibile, aliquota e imposta e, quando la sentenza è complessa o la connessione tra la statuizione e la base imponibile non è immediata, allegare la sentenza o riprodurne il contenuto essenziale o comunque spiegare i criteri di calcolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.