Sentenza del 13/01/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Torino
Riscossione - Cartella di pagamento - Prescrizione - Equiparazione a sentenza - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale, pur essendo atto amministrativo, dovesse essere equiparata a una sentenza passata in giudicato ai fini della prescrizione; in particolare si invocava l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. (prescrizione decennale per i crediti derivanti da sentenza passata in giudicato) alla cartella di pagamento
La decisione
Il giudice ha deciso che la cartella esattoriale è un atto di natura amministrativa, che pur svolgendo funzione di titolo esecutivo e di precetto, non acquista efficacia di giudicato. Di conseguenza l'art. 2953 c.c., norma speciale che stabilisce la prescrizione decennale per i crediti derivanti da sentenza passata in giudicato, non è applicabile per analogia alle cartelle di pagamento. In sostanza la cartella non è assimilabile a una sentenza passata in giudicato e non beneficia della prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c.; si applicano quindi le ordinarie regole di prescrizione e di decadenza nei rapporti tributari e/o le specifiche disposizioni sul recupero crediti.
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
La norma stabilisce che il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni. La sentenza impugnata interpreta la norma restringendone l'ambito: trattandosi di norma di carattere eccezionale, non è estendibile per analogia alle cartelle esattoriali che non producono efficacia di giudicato
Massime di principio
- La cartella esattoriale è atto amministrativo con natura di titolo esecutivo ma non equivale a una sentenza passata in giudicato; non può quindi beneficiare della prescrizione decennale prevista per le sentenze (art. 2953 c.c.)
- Per ottenere la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c. occorre un titolo giudiziale definitivo (sentenza passata in giudicato); gli atti amministrativi autonomi non rientrano in questa categoria
- In caso di contestazione di una cartella, il contribuente dovrebbe valutare i termini ordinari di prescrizione e le specifiche norme tributarie (interruzione, sospensione, decadenze): non è utile assumere che la cartella si prescriva in 10 anni
- Se l'obiettivo è prolungare il termine di prescrizione o ottenere effetti simili a quelli di una sentenza, è necessario ottenere un accertamento o una pronuncia giudiziale definitiva favorevole
- Le amministrazioni possono invece avvalersi degli strumenti di riscossione compatibili con le norme sulla prescrizione ordinaria e sulla efficacia degli atti amministrativi; la mera esistenza di un titolo esecutivo amministrativo non trasforma l'atto in sentenza
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