Sentenza n. 4807/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cremona - Sez. Lavoro n. 28/2026 del 27.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 28/2026 del 27 gennaio 2026, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 28/2026, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 27 gennaio 2026. La pronuncia aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25 e condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio, o un equivalente. La ricorrente ha rappresentato che, dopo la notifica, l'Amministrazione non aveva adempiuto e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: dagli atti risultano la notifica della sentenza al Ministero il 27 gennaio 2026, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni, il passaggio in giudicato attestato il 22 luglio 2026 e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza nella stessa data. Ordina quindi al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, salvo che l'adempimento sia già intervenuto nelle more. Per il persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Cremona, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è liquidato compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento indicato in epigrafe, con la quale il Tribunale di Cremone ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/2025 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa in concreto fruire.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e ha imposto all'Amministrazione di renderne concretamente disponibile il beneficio.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Risulta infatti dagli atti di causa che: - la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 27.1.2026; - è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è verificato dal TAR quale presupposto per procedere all'ottemperanza della pronuncia che comporta un obbligo di pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione commissariale può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
In sede di ottemperanza il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche, giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza e l'ordine di adempiere entro un termine fissato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già con la sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, stabilendo il termine per l'esecuzione sostitutiva e subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può eseguire il giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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