R.R. Puglia 27/2007
Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia lo spandimento agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, fissando definizioni, comunicazione preventiva, modalità e limiti di utilizzazione. Si applica alle attività di spandimento sul terreno e rinvia alle norme tecniche nazionali. Il testo fornito contiene solo una parte del regolamento, vigente dal 7 dicembre 2007, senza elementi di termine finale.
Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari in Puglia
Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide derivanti dalla lavorazione delle olive. La disciplina si inserisce nel quadro dell’art. 112 del d.lgs. 152/2006 e delle norme tecniche nazionali richiamate, regolando in particolare comunicazione preventiva, modalità di spandimento e limiti quantitativi.
Ambito di applicazione e rapporto con la normativa statale
Il provvedimento si applica alle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari presenti in Puglia. La disciplina regionale attua, per quanto di competenza, le modalità di applicazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della normativa richiamata e si fonda sui criteri generali del decreto ministeriale 6 luglio 2005, emanato in attuazione della legge n. 574/1996.
Lo spandimento deve essere effettuato tenendo conto:
- delle caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito;
- delle esigenze igienico-sanitarie;
- delle esigenze di tutela ambientale e urbanistica;
- dell’impiego delle sostanze nutritive, ammendanti e dell’acqua contenute nei reflui.
La disciplina regionale e quella della legge n. 574/1996 escludono queste attività dal campo di applicazione della parte IV del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’art. 185, comma 1.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce i principali concetti operativi. In particolare:
- per acque di vegetazione si intendono le acque residue della lavorazione meccanica delle olive, non trattate e non additivate, salvo l’acqua utilizzata per diluire le paste o lavare gli impianti;
- per sanse umide si intendono le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive, composte da acque, parte fibrosa del frutto e frammenti di nocciolo;
- per applicazione al terreno/spandimento si intende l’apporto di materiale al suolo mediante distribuzione superficiale, mescolatura con gli strati superficiali, iniezione o interramento;
- per utilizzazione agronomica si intende la gestione dei residui dalla produzione fino all’applicazione al terreno, finalizzata allo sfruttamento agronomico delle sostanze in essi contenute;
- per sito di spandimento si intendono una o più particelle catastali, o loro parti, omogenee sotto il profilo pedogeomorfologico, idrologico e agroambientale;
- il primo spandimento è il primo utilizzo dopo l’entrata in vigore del regolamento; lo spandimento successivo è quello effettuato nell’anno successivo a un precedente spandimento;
- per titolare del sito di spandimento si intende il proprietario o il conduttore del fondo;
- per frantoi aziendali si intendono quelli che svolgono trasformazione e valorizzazione agricola secondo la disciplina richiamata, esclusi quelli cooperativi e associativi;
- per anno si considera il periodo dal 1° settembre al 31 agosto successivo.
Comunicazione preventiva al Comune e all’ARPA
Prima di avviare lo spandimento, il legale rappresentante del frantoio deve presentare annualmente una comunicazione al Comune in cui sono ubicati i terreni e all’ARPA, quale autorità competente al controllo, almeno 30 giorni prima dell’inizio dello spandimento.
Se i siti di spandimento ricadono in territori di più Comuni, la comunicazione deve essere trasmessa a ciascun Sindaco interessato.
Per il primo spandimento, la comunicazione segue regole differenziate:
- per i frantoi con capacità effettiva superiore a 2 tonnellate nelle otto ore, deve contenere tutti i dati previsti dagli allegati 1 e 2;
- per i frantoi con capacità pari o inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore, sono richieste le informazioni dell’allegato 1, con esclusione di alcune voci della parte A indicate dal regolamento.
Per gli spandimenti successivi, la comunicazione deve contenere i dati delle lettere B e C dell’allegato 1; i dati della lettera D vanno comunicati solo se variati. Ogni variazione dei dati della relazione tecnica deve essere comunicata, oppure deve essere attestato che la relazione è rimasta invariata.
La comunicazione va conservata per 5 anni ed esibita in caso di controllo da parte dell’autorità competente.
Modalità di spandimento e limiti quantitativi
Lo spandimento deve essere eseguito in modo da garantire una distribuzione e incorporazione idonee delle sostanze nel terreno, evitando rischi per l’approvvigionamento idrico, per le risorse viventi e per l’ecosistema. Deve inoltre risultare tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione, con distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superficie, evitando fenomeni di ruscellamento.
L’utilizzazione agronomica è consentita entro i seguenti limiti annui:
- 50 m³/ha/anno per acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale;
- 80 m³/ha/anno per acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.
Sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione preventiva e dei controlli effettuati, il Sindaco può imporre prescrizioni specifiche, compresa la riduzione dei limiti quantitativi indicati.
Controlli e poteri del Sindaco
L’ARPA è indicata come autorità competente al controllo. Il Sindaco, valutate le informazioni comunicate e gli esiti dei controlli, può adottare provvedimenti motivati con prescrizioni specifiche sull’attività di spandimento, fino alla riduzione dei limiti di utilizzazione consentiti.
Decorrenza e attualità della disciplina
Il regolamento è datato 7 dicembre 2007 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 14 dicembre 2007. Nel testo fornito non risultano termini finali di efficacia né una abrogazione espressa. Tuttavia, la disciplina è strettamente collegata alla gestione dei reflui dei frantoi oleari e a campagne di lavorazione ormai annuali; il testo appare quindi ancora formalmente vigente ma con utilità pratica limitata, in assenza di ulteriori aggiornamenti normativi nel materiale fornito.
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