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Legge

L.R. Puglia 39/2007

Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) (•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 39/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in attuazione della legge n. 383/2000, i rapporti tra Regione Puglia e associazioni di promozione sociale, istituisce il registro regionale, ne regola iscrizione, variazioni, revisione annuale e cancellazione. È stata abrogata dalla l.r. Puglia n. 11/2025, quindi ha rilevanza solo per effetti pregressi.

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale in Puglia

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale in Puglia

La legge regionale disciplina, nell’ambito dei principi della legge n. 383/2000, la promozione dell’associazionismo di promozione sociale nella Regione Puglia, i rapporti con le istituzioni pubbliche e le modalità di iscrizione e controllo del registro regionale.

Finalità e ambito applicativo

La Regione Puglia riconosce il valore sociale e l’autonomia dell’associazionismo, sostenendone le attività rivolte sia agli associati sia alla collettività per fini di utilità sociale. La disciplina regionale riguarda le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni nazionali iscritte nel registro nazionale.

Definizione di associazione di promozione sociale

Sono ricompresi gli enti associativi, riconosciuti o non riconosciuti, i movimenti, i gruppi e i relativi coordinamenti o federazioni costituiti per svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza fini di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli aderenti. Le attività devono essere continuative e rivolte a interessi collettivi e fini di utilità sociale, in ambiti quali sviluppo della persona, diritti civili e sociali, sussidiarietà, pace e pluralismo, tutela del patrimonio culturale e ambientale, sport sociale, altri scopi di promozione sociale e partecipazione attiva delle famiglie.

Svolgimento delle attività e rilievo regionale

Le associazioni devono avvalersi prevalentemente dell’attività volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In specifiche iniziative possono partecipare anche non associati, purché in forma volontaria e gratuita; solo in casi di particolare necessità e per competenze specifiche è ammesso l’uso di lavoro autonomo o dipendente. Sono considerate di rilievo regionale le associazioni già iscritte al registro nazionale con articolazioni sul territorio pugliese e quelle che operano continuativamente in almeno due province della regione.

Istituzione del registro regionale e competenza amministrativa

È istituito presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione Puglia il registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L’iscrizione riguarda sia le articolazioni regionali e locali di associazioni nazionali, sia le associazioni che operano esclusivamente in Puglia. Per le prime la domanda è presentata direttamente alla Regione; per le seconde al comune ove è ubicata la sede legale.

Documentazione richiesta per l’iscrizione

La domanda va presentata in carta semplice dal legale rappresentante e deve essere corredata da:

  • atto costitutivo;
  • statuto con indicazione di denominazione, sede, rappresentanza legale, assenza di lucro, reinvestimento degli avanzi, democraticità interna, criteri di ammissione ed esclusione, diritti e doveri degli associati, rendicontazione economico-finanziaria, scioglimento e devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale;
  • relazione sulle attività prevalenti e, se disponibile, ultimo rendiconto consuntivo approvato;
  • elenco delle cariche associative e dati identificativi richiesti;
  • per le associazioni nazionali, attestazione dell’iscrizione nel registro nazionale.

Procedura di iscrizione per associazioni nazionali

Per le articolazioni territoriali pugliesi di associazioni nazionali, la Regione avvia l’istruttoria entro trenta giorni dalla domanda e dispone l’iscrizione se non vi sono difformità rispetto alle norme, comunque entro sessanta giorni dal ricevimento. Il termine è sospeso una sola volta se viene richiesta integrazione documentale, fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Procedura di iscrizione per associazioni regionali o locali

Per le associazioni operanti solo sul territorio regionale, il comune sede legale verifica i requisiti e adotta il provvedimento di accertamento entro trenta giorni dalla domanda; lo trasmette alla Regione entro i successivi dieci giorni. La Regione, tramite il dirigente del Settore competente, dispone l’iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento comunale. Se il provvedimento comunale non è conforme, la struttura regionale invita il comune ad adeguarlo entro trenta giorni; in mancanza, l’iscrizione si intende respinta.

Variazioni, verifica annuale e cancellazione

Le eventuali variazioni delle condizioni dell’associazione devono essere comunicate al comune sede legale, con documentazione idonea, chiedendo la conferma dell’iscrizione. Il comune verifica i requisiti entro trenta giorni e informa la Regione. Ogni anno, entro giugno, i comuni verificano la permanenza dei requisiti delle associazioni iscritte e comunicano l’esito alla Regione. In caso di perdita dei requisiti, si applica il procedimento previsto per la cancellazione dal registro, nel rispetto della legge n. 241/1990; il dirigente regionale dispone la cancellazione entro trenta giorni dall’acquisizione del provvedimento comunale.

Profili temporali e stato di vigenza

La legge è stata abrogata dalla l.r. Puglia n. 11/2025. Resta quindi rilevante solo per i rapporti e gli effetti maturati nel periodo di vigenza, dal 18 dicembre 2007 fino all’abrogazione.

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