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Legge

L.R. Puglia 38/2007

Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale

Normativa regionaleL.R. Puglia 38/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Puglia lo schedario viticolo e gli adempimenti per variazioni e trasferimenti delle superfici vitate, definendo sanzioni per omissioni e irregolarità, regole per la regolarizzazione di vigneti non conformi e misure per impianti/reimpianti vietati. Rilevanti anche i termini di 60 giorni per dichiarazioni e comunicazioni e le misure applicabili dal 1° gennaio 2008 o dal 1° settembre 1998, secondo i casi.

Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in Puglia

Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale

La legge disciplina, per la Regione Puglia, la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo, in attuazione della normativa comunitaria sul mercato vitivinicolo. Definisce obblighi di iscrizione e aggiornamento dello schedario viticolo, sanzioni amministrative per omissioni o irregolarità, criteri di regolarizzazione dei vigneti e conseguenze per gli impianti o reimpianti non consentiti.

Schedario viticolo e adempimenti dichiarativi

Ogni superficie vitata deve essere iscritta nello schedario viticolo regionale ai fini dell’inventario del potenziale produttivo. L’iscrizione costituisce presupposto inderogabile per intervenire sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La disciplina impone inoltre specifici obblighi informativi:

  • ogni variazione relativa a una superficie vitata iscritta deve essere dichiarata entro 60 giorni dalla realizzazione;
  • ogni trasferimento della titolarità o della conduzione di superfici vitate deve essere comunicato dal proprietario o dal conduttore subentrante entro 60 giorni dalla data del trasferimento o dell’immissione in possesso.

La Giunta regionale è chiamata a definire le modalità tecnico-procedurali di gestione del potenziale viticolo, avvalendosi, tramite specifici atti esecutivi, dei Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati.

Sanzioni per omissioni, ritardi e comunicazioni mancanti

La legge introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le irregolarità nello schedario e nelle dichiarazioni del potenziale viticolo.

Sono previste, in particolare:

  • euro 60,00 per ogni decara, o frazione di decara, per l’omessa presentazione della dichiarazione delle superfici vitate nei termini previsti dalla normativa statale di attuazione;
  • euro 20,00 per decara, o frazione di decara, nei casi in cui il conduttore:
    • dichiari superfici che differiscano oltre il 5% in eccesso o in difetto rispetto alla superficie effettiva;
    • ometta la dichiarazione delle variazioni del potenziale viticolo secondo le procedure regionali;
  • euro 100,00 per il conduttore subentrante che non comunichi il trasferimento di titolarità o conduzione entro i termini.

Se il ritardo nella dichiarazione o nella comunicazione non supera 30 giorni, le sanzioni del comma relativo alle variazioni e ai trasferimenti sono ridotte a un terzo. Restano confermate e non modificabili le sanzioni già introitate dalla Regione in base ad atti amministrativi divenuti definitivi.

Regolarizzazione dei vigneti irregolari

I vigneti irregolarmente impiantati o reimpiantati prima del 1° settembre 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore, secondo il regolamento comunitario e le disposizioni regionali.

Per la regolarizzazione sono previste sanzioni amministrative diverse a seconda del caso:

  • euro 258,00 per ettaro per le regolarizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento comunitario richiamato;
  • euro 1.033,00 per ettaro se l’impianto è idoneo solo alla produzione di vini da tavola;
  • euro 2.582,00 per ettaro se l’impianto è idoneo alla produzione di vini DOC.

Per i vigneti impiantati irregolarmente prima del 31 agosto 1993 restano ferme le disposizioni regionali già previste in materia di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino.

Dal 1° gennaio 2008 le superfici vitate che non risultino regolarizzate sono assoggettate alle misure sanzionatorie previste per gli impianti irregolari.

Se la domanda di regolarizzazione è respinta, il conduttore deve:

  • inviare alla distillazione il prodotto ottenuto dalle uve della superficie interessata dalla data di presentazione della domanda fino al rigetto; oppure
  • pagare una sanzione pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da tali uve nello stesso periodo.

Ai fini della distillazione obbligatoria si considera il vino ottenuto dalle uve prodotte dal vigneto irregolare; la quantità minima è calcolata sulla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l’ordinanza di estirpazione. Il vigneto si considera in produzione dalla terza campagna vitivinicola successiva a quella di impianto o reimpianto.

Impianti e reimpianti irregolari dal 1° settembre 1998

Per i vigneti con varietà di uve da vino impiantati dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto o delle regole sui diritti di nuovo impianto, reimpianto e impianto prelevato dalla riserva regionale, è prevista una sanzione di euro 250,00 per decara, o frazione di decara, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate.

Le superfici impiantate in violazione delle regole comunitarie devono essere estirpate, con spese a carico del produttore. Se il trasgressore non provvede entro il termine fissato dall’autorità regionale, questa procede alla rimozione degli impianti rivalendosi sul trasgressore per i costi. Dal momento in cui il provvedimento di estirpazione diventa esecutivo, i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono circolare solo se destinati alla distillazione.

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