L.R. Puglia 38/2007
Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia lo schedario viticolo e gli adempimenti per variazioni e trasferimenti delle superfici vitate, definendo sanzioni per omissioni e irregolarità, regole per la regolarizzazione di vigneti non conformi e misure per impianti/reimpianti vietati. Rilevanti anche i termini di 60 giorni per dichiarazioni e comunicazioni e le misure applicabili dal 1° gennaio 2008 o dal 1° settembre 1998, secondo i casi.
Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in Puglia
Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale
La legge disciplina, per la Regione Puglia, la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo, in attuazione della normativa comunitaria sul mercato vitivinicolo. Definisce obblighi di iscrizione e aggiornamento dello schedario viticolo, sanzioni amministrative per omissioni o irregolarità, criteri di regolarizzazione dei vigneti e conseguenze per gli impianti o reimpianti non consentiti.
Schedario viticolo e adempimenti dichiarativi
Ogni superficie vitata deve essere iscritta nello schedario viticolo regionale ai fini dell’inventario del potenziale produttivo. L’iscrizione costituisce presupposto inderogabile per intervenire sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
La disciplina impone inoltre specifici obblighi informativi:
- ogni variazione relativa a una superficie vitata iscritta deve essere dichiarata entro 60 giorni dalla realizzazione;
- ogni trasferimento della titolarità o della conduzione di superfici vitate deve essere comunicato dal proprietario o dal conduttore subentrante entro 60 giorni dalla data del trasferimento o dell’immissione in possesso.
La Giunta regionale è chiamata a definire le modalità tecnico-procedurali di gestione del potenziale viticolo, avvalendosi, tramite specifici atti esecutivi, dei Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati.
Sanzioni per omissioni, ritardi e comunicazioni mancanti
La legge introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le irregolarità nello schedario e nelle dichiarazioni del potenziale viticolo.
Sono previste, in particolare:
- euro 60,00 per ogni decara, o frazione di decara, per l’omessa presentazione della dichiarazione delle superfici vitate nei termini previsti dalla normativa statale di attuazione;
- euro 20,00 per decara, o frazione di decara, nei casi in cui il conduttore:
- dichiari superfici che differiscano oltre il 5% in eccesso o in difetto rispetto alla superficie effettiva;
- ometta la dichiarazione delle variazioni del potenziale viticolo secondo le procedure regionali;
- euro 100,00 per il conduttore subentrante che non comunichi il trasferimento di titolarità o conduzione entro i termini.
Se il ritardo nella dichiarazione o nella comunicazione non supera 30 giorni, le sanzioni del comma relativo alle variazioni e ai trasferimenti sono ridotte a un terzo. Restano confermate e non modificabili le sanzioni già introitate dalla Regione in base ad atti amministrativi divenuti definitivi.
Regolarizzazione dei vigneti irregolari
I vigneti irregolarmente impiantati o reimpiantati prima del 1° settembre 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore, secondo il regolamento comunitario e le disposizioni regionali.
Per la regolarizzazione sono previste sanzioni amministrative diverse a seconda del caso:
- euro 258,00 per ettaro per le regolarizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento comunitario richiamato;
- euro 1.033,00 per ettaro se l’impianto è idoneo solo alla produzione di vini da tavola;
- euro 2.582,00 per ettaro se l’impianto è idoneo alla produzione di vini DOC.
Per i vigneti impiantati irregolarmente prima del 31 agosto 1993 restano ferme le disposizioni regionali già previste in materia di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino.
Dal 1° gennaio 2008 le superfici vitate che non risultino regolarizzate sono assoggettate alle misure sanzionatorie previste per gli impianti irregolari.
Se la domanda di regolarizzazione è respinta, il conduttore deve:
- inviare alla distillazione il prodotto ottenuto dalle uve della superficie interessata dalla data di presentazione della domanda fino al rigetto; oppure
- pagare una sanzione pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da tali uve nello stesso periodo.
Ai fini della distillazione obbligatoria si considera il vino ottenuto dalle uve prodotte dal vigneto irregolare; la quantità minima è calcolata sulla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l’ordinanza di estirpazione. Il vigneto si considera in produzione dalla terza campagna vitivinicola successiva a quella di impianto o reimpianto.
Impianti e reimpianti irregolari dal 1° settembre 1998
Per i vigneti con varietà di uve da vino impiantati dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto o delle regole sui diritti di nuovo impianto, reimpianto e impianto prelevato dalla riserva regionale, è prevista una sanzione di euro 250,00 per decara, o frazione di decara, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate.
Le superfici impiantate in violazione delle regole comunitarie devono essere estirpate, con spese a carico del produttore. Se il trasgressore non provvede entro il termine fissato dall’autorità regionale, questa procede alla rimozione degli impianti rivalendosi sul trasgressore per i costi. Dal momento in cui il provvedimento di estirpazione diventa esecutivo, i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono circolare solo se destinati alla distillazione.
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