R.R. Puglia 28/2007
Figura professionale operatore socio-sanitario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento pugliese applica la disciplina statale e l’intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 sull’OSS, definendone figura, profilo, formazione e contesti operativi. Regola l’organizzazione dei percorsi formativi, il fabbisogno annuo, le sedi accreditate e la formazione del personale OTA nelle strutture pubbliche. È ancora vigente.
Disciplina della figura professionale dell’operatore socio-sanitario (OSS) in Puglia
Disciplina della figura professionale dell’operatore socio-sanitario in Puglia
Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Puglia, l’applicazione della normativa statale e dell’intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 sulla figura dell’operatore socio-sanitario (OSS), con particolare riguardo al profilo professionale, alla formazione e agli ambiti di impiego.
Oggetto e fonte della disciplina
Il provvedimento recepisce i contenuti degli articoli da 1 a 13 del D.M. 18 febbraio 2000 e dei relativi allegati, che definiscono figura, profilo professionale e ordinamento didattico dell’OSS. La disciplina regionale si colloca quindi come normativa attuativa e organizzativa del sistema formativo e dei contesti di utilizzo della qualifica.
Figura professionale e profilo dell’OSS
Viene istituita la figura dell’operatore socio-sanitario. L’OSS è il soggetto che, dopo aver conseguito l’attestato di qualifica al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività finalizzate a:
- soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie competenze, in contesti sia sociali sia sanitari;
- favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
L’attività è svolta in collaborazione con gli altri operatori professionali dell’assistenza sanitaria e sociale, secondo il principio del lavoro multidisciplinare.
Formazione e soggetti che la realizzano
La formazione dell’OSS è materia di competenza regionale. Il regolamento prevede che sia realizzata tramite:
- i direttori generali delle Aziende sanitarie;
- gli enti ecclesiastici;
- gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati;
- gli organismi accreditati dalla Sezione Formazione Professionale, purché abbiano almeno due anni di esperienza nei percorsi formativi per il sociale e siano selezionati mediante avviso pubblico;
- risorse del Fondo sociale europeo.
Gli enti che intendono erogare formazione finalizzata all’OSS devono stipulare convenzioni con i direttori generali delle Aziende sanitarie, con gli enti ecclesiastici, con gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e con le altre istituzioni pubbliche e private coinvolte nell’organizzazione della didattica d’aula e dei tirocini.
Determinazione del fabbisogno formativo
Per definire il fabbisogno annuo, la Sezione Formazione Professionale rileva il fabbisogno tramite i direttori generali delle ASL e i Comuni, previa informazione alle organizzazioni sindacali e agli Assessorati competenti in materia di salute e solidarietà.
Il fabbisogno è rilevato per due grandi ambiti:
- personale da impiegare nelle aziende sanitarie, negli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, negli enti ecclesiastici, nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private socio-sanitarie autorizzate;
- personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private socioassistenziali per anziani, disabili, utenti psichiatrici e persone con dipendenze patologiche.
Formazione del personale OTA già in servizio nelle strutture pubbliche
Il personale con qualifica di OTA in servizio presso strutture pubbliche è formato attraverso percorsi finanziati con risorse del fondo sanitario regionale, realizzati dalle ASL e dagli II.RR.CC.SS. pubblici.
Tali percorsi richiedono:
- previa informazione alle organizzazioni sindacali;
- autorizzazione mediante determinazione dirigenziale del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato alle Politiche della Salute;
- valutazione del progetto formativo, del numero dei partecipanti, della data di avvio, delle sedi formative e dell’organizzazione complessiva del corso.
Sedi di svolgimento dei percorsi e tirocini
La realizzazione dei percorsi formativi è consentita esclusivamente:
- presso sedi formative accreditate;
- presso sedi già attivate per corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di OTA presso ASL, enti ecclesiastici e II.RR.CC.SS. pubblici e privati.
Per i tirocini formativi, sono utilizzabili le strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto della disciplina regionale in materia di servizi sociali e di autorizzazione delle strutture. Gli enti accreditati che utilizzano sedi non proprie devono regolare il rapporto mediante le convenzioni previste dal regolamento.
Ambiti operativi dell’OSS
L’operatore socio-sanitario opera sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.
Stato di vigenza
Il testo risulta ancora vigente nella banca dati consultata; non emergono elementi di abrogazione o di superamento tale da renderlo obsoleto per gli usi applicativi ordinari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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