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Legge

L.R. Puglia 37/2007

Istituzione del parco naturale regionale'Fiume Ofanto'(•) (•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 37/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto” nel territorio di 11 comuni pugliesi, ne delimita provvisoriamente le zone, ne definisce finalità, organo di gestione consortile e principali divieti e attività consentite. Prevede una disciplina transitoria fino al piano del parco e rinvia alla cartografia allegata; alcuni contenuti sono stati aggiornati nel tempo.

Istituzione del Parco naturale regionale Fiume Ofanto in Puglia

Istituzione del Parco naturale regionale Fiume Ofanto

La legge regionale della Puglia istituisce il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, applicabile esclusivamente nel territorio regionale indicato e, più precisamente, nei comuni ricompresi nel perimetro del parco. Il provvedimento definisce finalità di tutela, una zonizzazione provvisoria, l’ente di gestione, i divieti generali e il regime transitorio in attesa del piano del parco.

Ambito territoriale e perimetrazione

Il parco ricade nei territori dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.

I confini sono quelli risultanti dalla cartografia in scala 1:25.000 allegata alla legge, parte integrante e sostanziale del provvedimento. La cartografia è depositata presso l’assessorato regionale competente e presso le sedi delle province e dei comuni interessati; dopo la costituzione dell’ente di gestione, anche presso la sua sede. La legge prevede inoltre la tabellazione dei confini a cura dell’ente di gestione.

Finalità del parco

La disciplina istitutiva mira alla conservazione e al recupero degli equilibri ecologici e delle biocenosi, con particolare attenzione agli habitat e alle specie protette dalle direttive europee richiamate dal testo. Tra gli obiettivi principali figurano:

  • ripristino e rinaturalizzazione degli ambienti e del paesaggio fluviale, delle zone umide e degli ambienti costieri e ripariali;
  • riduzione della frammentazione degli habitat e creazione di corridoi e reti ecologiche;
  • monitoraggio dell’inquinamento e degli indicatori biologici;
  • tutela della lontra, presente sull’Ofanto con l’unica popolazione regionale;
  • salvaguardia degli equilibri idraulici e idrogeologici, anche tramite ingegneria naturalistica;
  • contrasto all’arretramento della foce e della linea di costa, con divieto delle attività che riducono il trasporto solido, come l’estrazione di materiali litoidi in alveo;
  • uso sostenibile della risorsa idrica e gestione compatibile degli invasi;
  • educazione, formazione e ricerca scientifica;
  • sviluppo ecosostenibile e riqualificazione delle attività economiche compatibili;
  • promozione di tecniche agricole a basso impatto e biologiche;
  • tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico e storico-architettonico;
  • incremento della copertura arborea e arbustiva autoctona;
  • fruizione compatibile e mobilità lenta;
  • attività culturali e del tempo libero compatibili;
  • sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori.

Zonizzazione provvisoria

Fino all’approvazione del piano del parco, il territorio è suddiviso in due zone:

  • zona 1, di rilevante interesse naturalistico, dove prevale la protezione ambientale;
  • zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, nella quale alla protezione ambientale si affianca la promozione della sostenibilità e la riduzione degli impatti delle attività esistenti.

Per la zona 1 la legge indica come criteri di riferimento la presenza di aste, letti, sponde e cigli del fiume e dei suoi affluenti, formazioni boschive, vegetazione spontanea alofita e psammofila, aree di rilevanza paesaggistica e storico-archeologica, invasi artificiali e altre aree necessarie alla continuità ambientale. La zona 2 comprende aree con tali caratteri meno marcati e con maggiore presenza di aree agricole e antropizzate.

Gestione dell’area protetta

La gestione è affidata a un Consorzio di gestione costituito tra le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, le comunità montane indicate e i comuni ricompresi nel parco. Il Consorzio è qualificato come ente di gestione a tutti gli effetti di legge.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia convoca una conferenza di servizi per approvare lo schema di statuto del Consorzio; lo statuto deve disciplinare organi, funzionamento e mezzi finanziari.

I beni strumentali e durevoli acquistati con fondi pubblici per la gestione del parco confluiscono nel patrimonio del Consorzio quando questo è costituito. In caso di gravi inadempienze, fatti gravi contrari alla normativa o persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale può sciogliere gli organi del Consorzio e nominare un commissario con pieni poteri fino alla loro ricostituzione.

Regime di tutela e divieti generali

Su tutto il territorio del parco sono vietate le attività e le opere che compromettano paesaggio, ambienti naturali, flora, fauna e habitat protetti. In particolare è vietato:

  • aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, salvo prosecuzione fino alla scadenza dell’autorizzazione;
  • prelevare materiali litoidi in alveo;
  • esercitare la caccia, salvo interventi di controllo delle specie e prelievi per ricerca autorizzati;
  • alterare le condizioni di vita degli animali;
  • raccogliere o danneggiare specie vegetali spontanee, salvo autorizzazioni per scopi scientifici;
  • asportare minerali, fossili e materiali di interesse geologico, salvo prelievi scientifici autorizzati;
  • introdurre specie faunistiche o floristiche non autoctone;
  • eseguire movimenti terra che modifichino in modo consistente la morfologia;
  • alterare equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade aperte al pubblico passaggio, salvo mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali;
  • costruire nuove strade o ampliare le esistenti, salvo necessità agro-silvo-pastorali o di fruizione naturalistica;
  • aprire discariche;
  • cambiare la destinazione dei terreni, salvo le normali operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali nei terreni in coltivazione.

Disciplina transitoria fino al piano del parco

Fino all’approvazione del piano del parco, ulteriori limiti riguardano:

  • il divieto di costruire nuovi edifici o opere fuori dai centri edificati;
  • il divieto di mutare la destinazione dei terreni, salvo le normali operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
  • il divieto di interventi sulle aree boscate e di tagli boschivi senza autorizzazione degli uffici regionali competenti.

La struttura regionale competente, sentito l’ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di costruzione e mutamento di destinazione solo nella zona 2 e solo per attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche. In tale ambito sono ammessi trasformazioni e/o ampliamenti degli edifici rurali esistenti entro il limite massimo del 15% della superficie utile, previa approvazione di un piano di miglioramento aziendale. Sono inoltre consentiti adeguamenti tecnologici e/o igienico-sanitari connessi alla normativa su agriturismo e turismo rurale.

Restano ferme le prescrizioni più restrittive dei piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione locale e non devono interferire con i valori naturalistici e ambientali del sito. È inoltre consentita la realizzazione di interventi per migliorare l’efficienza energetica, recuperare e riciclare le acque, ridurre i rifiuti e, senza aumento di volumetria, realizzare annessi agricoli.

Attività agro-silvo-pastorali consentite

In attesa del piano del parco, sono consentite sull’intero territorio alcune attività agro-silvo-pastorali, purché coerenti con le finalità di tutela:

  • allevamenti fissi e semi-bradi, con tecniche di pascolo a minor impatto ove possibile;
  • colture arboree, vigneti, seminativi e altre colture agricole, nonché attività connesse;
  • tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati;
  • raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo la normativa regionale richiamata;
  • trasformazione delle colture agricole già presenti in altre.

Interventi e opere già autorizzati

Sono fatti salvi gli interventi e le opere già muniti, alla data di adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge istitutivo, di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta richiesti dalla normativa vigente.

Infrastrutture di trasporto

Nel territorio del parco può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in piani o programmi, ma solo se sussiste un rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale e nel rispetto delle procedure di valutazione ambientale e delle norme di tutela.

Diritti reali, usi civici e disciplina venatoria

Sono salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia e di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal commissario per gli usi civici su istanza dell’ente di gestione.

Aggiornamenti richiamati nel testo consolidato

Nel testo fornito si dà atto che la perimetrazione e la cartografia del parco sono state successivamente modificate/aggiornate con legge regionale 7/2009. Si segnala inoltre che, per l’attuazione della legge, la legge regionale 1/2016 ha previsto una dotazione finanziaria di 200 mila euro per l’esercizio finanziario 2016.

Valutazione di attualità della norma

Il provvedimento istituisce un’area protetta ancora formalmente descritta come vigente nel testo fornito, ma contiene una disciplina fortemente legata alla fase istitutiva e al regime transitorio in attesa del piano del parco. Per gli effetti pratici odierni, il nucleo della legge resta utile come base istitutiva e di tutela dell’area protetta, pur con aggiornamenti successivi sulla perimetrazione e con una componente transitoria ormai superata nei fatti.

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