Ordinanza n. 1065/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il biennio 2025-2026 e decreti commissariali di definizione e rettifica dei livelli di finanziamento, nella parte relativa al budget assegnato alla struttura ricorrente
Esito
La controversia
La società ha impugnato cumulativamente gli atti con cui è stato determinato il budget per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il biennio 2025-2026. Ha proposto, in via principale, un’azione di nullità per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6855 del 2021, come attuata dal decreto del Commissario ad acta n. 3 del 30 luglio 2025; in via ulteriore, ha proposto un’azione di annullamento per vizi autonomi degli atti. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Azienda sanitaria alla rideterminazione del budget in conformità al giudicato e al decreto commissariale attuativo.
La decisione
Il TAR ha declinato la propria competenza funzionale in favore del Consiglio di Stato. Ha ritenuto ammissibile, quando l’amministrazione riedita il potere in esecuzione di un giudicato, la proposizione unitaria davanti al giudice dell’ottemperanza sia delle censure di nullità per violazione o elusione del giudicato sia delle censure di annullabilità per vizi autonomi. Il giudice dell’ottemperanza è infatti il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza e quello competente ad accertare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; inoltre, in caso di rigetto dell’azione di nullità, può convertire l’azione in azione di annullamento, mentre tale conversione non può essere disposta dal giudice ordinario della cognizione. Poiché il giudicato asseritamente violato è costituito da una sentenza del Consiglio di Stato, quest’ultimo è funzionalmente competente sull’intero giudizio. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 2 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia sulla competenza.
art. 21-septies l. 241/1990
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza la competenza ad accertare la nullità dei provvedimenti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a.
Conferma la competenza del giudice dell’ottemperanza sull’accertamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 99 c.p.a.
Non direttamente applicato; la pronuncia richiama il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione riedita il potere in esecuzione di un giudicato, le censure di nullità per violazione o elusione del giudicato e quelle di annullabilità per vizi autonomi possono essere proposte cumulativamente davanti al giudice dell’ottemperanza, per assicurare l’unitarietà della trattazione.
- Il giudice dell’ottemperanza è funzionalmente competente ad accertare la nullità degli atti adottati dall’amministrazione in violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
- In caso di rigetto dell’azione di nullità per violazione o elusione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può convertire e trattare la domanda come azione di annullamento per vizi autonomi; tale conversione non può essere disposta dal giudice della cognizione ordinaria.
- Quando il giudicato asseritamente violato è contenuto in una sentenza del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato è funzionalmente competente sull’intero giudizio concernente gli atti adottati in sua esecuzione.
Come è indicizzato
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