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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44246/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (8/05/2024) concernente 2191 accessori con marchi contraffatti, €5000 in contanti, 33 borse da passeggio e 4 orologi Rolex. Il ricorrente deduceva: (i) vizio esiziale di motivazione per lacunosità e manifesta illogicità, ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente argomentato la riconducibilità delle cose ai reati contestati né la necessità della loro sottrazione al possesso per esigenze dimostrative; (ii) in subordine e per contrasto, contestava l'inammissibilità del ricorso per carenza di effettivi casi di violazione di legge, nonché prospettava che, se le cose appartenessero a terzi, il ricorrente non sarebbe legittimato alla restituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: il ricorso si risolveva principalmente in una censura di illogicità/insufficiente persuasività della motivazione del Tribunale, tipo di vizio non configurabile come "violazione di legge" idonea a fondare il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; la denunzia di mera non persuasività o contraddittorietà della motivazione attiene al motivo autonomo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e non può essere travasata nella nozione di violazione di legge; inoltre, ove le cose appartenessero a terzi, il ricorrente non sarebbe legittimato alla restituzione e pertanto il ricorso sarebbe inammissibile. Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la parte che propone ricorso inammissibile è condannata alle spese e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie penale (tra le ipotesi di reato che il materiale sequestrato potrebbe dimostrare). La Corte accetta che gli oggetti possano essere idonei a comprovare l'ipotesi delittuosa richiamata.

  • art. 474 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 648 c.p. come titolo di reato potenzialmente collegato ai beni sequestrati; il sequestro è stato motivato come necessario per accertare tali ipotesi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Indica i limiti entro cui il ricorrente ha formulato le censure (solo quanto strettamente necessario alla motivazione); la Corte evidenzia che il ricorso è rimasto nel perimetro limitato ma ha comunque sviluppato censure non ammissibili in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione relativo a nullità o vizio della motivazione (contraddittorietà, illogicità). La Corte osserva che l'illogicità/manifesta contraddittorietà deve essere dedotta con il motivo specifico di cui a questa lett. e) e non può essere trasfusa nella nozione di "violazione di legge" per fondare il ricorso ai sensi di art. 325.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro alcuni provvedimenti è ammesso solo per violazione di legge. La Corte interpreta la norma nel senso che la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente rientrano nella violazione di legge, mentre la mera illogicità o scarsa persuasività non rientrano in tale nozione.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro probatorio (sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti). La Corte ribadisce che si tratta di mezzo di ricerca della prova, posto per esigenze dimostrative e non di una misura cautelare reale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di ammenda; la Corte lo ha applicato per disporre condanne pecuniarie e costi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti relativi a sequestri probatori è ammesso solo nei casi espressamente previsti (violazione di legge); la mera critica sulla scarsa persuasività o sull'apparente illogicità della motivazione deve essere inquadrata entro il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606 e non può essere trasformata in "violazione di legge" per aggirare i limiti di ammissibilità.
  • Il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) è strumentale alla ricerca della prova: la necessità e la ragionevolezza dell'apprensione degli oggetti devono emergere dal decreto, ma censure di merito sulla valutazione probatoria sono difficilmente sindacabili in cassazione se formulate come generiche rimostranze sull'insufficienza motivazionale.
  • Quando si contesta la titolarità degli oggetti sequestrati (possesso di terzi), occorre dimostrare la legittimazione alla restituzione: se il ricorrente non è titolare o non prova il proprio diritto, il suo ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro probatorio in sede di legittimità, conviene: (a) individuare e dedurre specifiche violazioni di legge o vizi formali del decreto/ordinanza; (b) se si agisce per vizio di motivazione, formulare il motivo autonomo di cui all'art. 606 lett. e) con puntuale indicazione delle incongruenze; (c) produrre subito elementi sulla titolarità dei beni se si chiede la restituzione.
  • La Corte tende a distinguere tra carenza totale di motivazione (che configura violazione di legge) e motivazione insufficiente/meno persuasiva: solo la prima è idonea a sostenere un ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.

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