Cassazione Penale, Sentenza n. 44246/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (8/05/2024) concernente 2191 accessori con marchi contraffatti, €5000 in contanti, 33 borse da passeggio e 4 orologi Rolex. Il ricorrente deduceva: (i) vizio esiziale di motivazione per lacunosità e manifesta illogicità, ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente argomentato la riconducibilità delle cose ai reati contestati né la necessità della loro sottrazione al possesso per esigenze dimostrative; (ii) in subordine e per contrasto, contestava l'inammissibilità del ricorso per carenza di effettivi casi di violazione di legge, nonché prospettava che, se le cose appartenessero a terzi, il ricorrente non sarebbe legittimato alla restituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: il ricorso si risolveva principalmente in una censura di illogicità/insufficiente persuasività della motivazione del Tribunale, tipo di vizio non configurabile come "violazione di legge" idonea a fondare il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; la denunzia di mera non persuasività o contraddittorietà della motivazione attiene al motivo autonomo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e non può essere travasata nella nozione di violazione di legge; inoltre, ove le cose appartenessero a terzi, il ricorrente non sarebbe legittimato alla restituzione e pertanto il ricorso sarebbe inammissibile. Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la parte che propone ricorso inammissibile è condannata alle spese e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie penale (tra le ipotesi di reato che il materiale sequestrato potrebbe dimostrare). La Corte accetta che gli oggetti possano essere idonei a comprovare l'ipotesi delittuosa richiamata.
art. 474 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 648 c.p. come titolo di reato potenzialmente collegato ai beni sequestrati; il sequestro è stato motivato come necessario per accertare tali ipotesi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Indica i limiti entro cui il ricorrente ha formulato le censure (solo quanto strettamente necessario alla motivazione); la Corte evidenzia che il ricorso è rimasto nel perimetro limitato ma ha comunque sviluppato censure non ammissibili in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione relativo a nullità o vizio della motivazione (contraddittorietà, illogicità). La Corte osserva che l'illogicità/manifesta contraddittorietà deve essere dedotta con il motivo specifico di cui a questa lett. e) e non può essere trasfusa nella nozione di "violazione di legge" per fondare il ricorso ai sensi di art. 325.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro alcuni provvedimenti è ammesso solo per violazione di legge. La Corte interpreta la norma nel senso che la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente rientrano nella violazione di legge, mentre la mera illogicità o scarsa persuasività non rientrano in tale nozione.
art. 253 cod. proc. pen.
Regola il sequestro probatorio (sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti). La Corte ribadisce che si tratta di mezzo di ricerca della prova, posto per esigenze dimostrative e non di una misura cautelare reale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di ammenda; la Corte lo ha applicato per disporre condanne pecuniarie e costi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti relativi a sequestri probatori è ammesso solo nei casi espressamente previsti (violazione di legge); la mera critica sulla scarsa persuasività o sull'apparente illogicità della motivazione deve essere inquadrata entro il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606 e non può essere trasformata in "violazione di legge" per aggirare i limiti di ammissibilità.
- Il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) è strumentale alla ricerca della prova: la necessità e la ragionevolezza dell'apprensione degli oggetti devono emergere dal decreto, ma censure di merito sulla valutazione probatoria sono difficilmente sindacabili in cassazione se formulate come generiche rimostranze sull'insufficienza motivazionale.
- Quando si contesta la titolarità degli oggetti sequestrati (possesso di terzi), occorre dimostrare la legittimazione alla restituzione: se il ricorrente non è titolare o non prova il proprio diritto, il suo ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
- Per impugnare efficacemente un sequestro probatorio in sede di legittimità, conviene: (a) individuare e dedurre specifiche violazioni di legge o vizi formali del decreto/ordinanza; (b) se si agisce per vizio di motivazione, formulare il motivo autonomo di cui all'art. 606 lett. e) con puntuale indicazione delle incongruenze; (c) produrre subito elementi sulla titolarità dei beni se si chiede la restituzione.
- La Corte tende a distinguere tra carenza totale di motivazione (che configura violazione di legge) e motivazione insufficiente/meno persuasiva: solo la prima è idonea a sostenere un ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
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