Cassazione Civile, Ordinanza n. 21058/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2017, emesso a seguito di rettifica della dichiarazione di una società di somministrazione di lavoro, poi incorporata da altra società del gruppo. L’Ufficio ha recuperato a tassazione l’IVA detratta su fatture emesse da una società privata di formazione (soggetto attuatore accreditato presso il fondo bilaterale Forma.Temp) per corsi destinati ai lavoratori somministrati, ritenendo che tali prestazioni fossero esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972 e dunque indetraibile l’imposta a monte. La CGT di secondo grado aveva ritenuto sussistenti i requisiti dell’esenzione, ma aveva escluso le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con i primi quattro ha censurato l’erronea applicazione dell’esenzione IVA, sostenendo che la formazione era resa da soggetto privato lucrativo, privo di riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione, e che l’accreditamento al fondo Forma.Temp non integrasse il requisito soggettivo richiesto; ha inoltre invocato la norma di interpretazione autentica sopravvenuta (art. 1, commi 38 e 39, L. n. 207/2024) per affermarne il carattere innovativo o comunque non decisivo. Con il quinto e il sesto motivo ha contestato la ritenuta indetraibilità dell’IVA assolta a monte, richiamando l’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997 e l’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, e con il settimo motivo ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’erroneità del riconoscimento dell’obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le prestazioni di formazione rese da enti e società private finanziate attraverso il fondo bilaterale previsto dal d.lgs. n. 276/2003 siano imponibili ai fini IVA e non esenti ex art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972, alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta (art. 1, comma 38, L. n. 207/2024) e del quadro unionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’atto impositivo. Le spese sono state compensate per l’intero giudizio in ragione della sopravvenienza normativa e delle incertezze interpretative segnalate dal legislatore.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972
"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS"
La Corte ha affermato che l’esenzione richiede il concorso di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo, e che nel caso esaminato il requisito soggettivo non ricorre perché il soggetto formatore privato non può essere equiparato a un organismo riconosciuto da pubbliche amministrazioni come avente finalità simili a quelle degli enti pubblici di istruzione.
art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE
"formazione o la riqualificazione professionale ... effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili"
La Corte ha ricondotto l’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972 alla disciplina unionale e ha ribadito che il riconoscimento è rimesso al diritto nazionale, ma deve rispettare neutralità fiscale e parità di trattamento; non può essere esteso a soggetti che non siano oggettivamente assimilabili a organismi con finalità simili a quelle degli enti pubblici.
art. 1, comma 38, L. n. 207/2024
"Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ... da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale ... sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"
La Corte ha qualificato la disposizione come coerente con il quadro unionale e come norma di interpretazione autentica, idonea a chiarire che tali prestazioni sono imponibili IVA anche per i periodi d’imposta anteriori.
art. 1, comma 39, L. n. 207/2024
"In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti ... Non si fa luogo a rimborsi d'imposta"
La Corte ha valorizzato la clausola di salvezza dei comportamenti pregressi e la menzione dell’incertezza interpretativa per sostenere la natura interpretativa, non innovativa, del comma 38.
art. 19, d.P.R. n. 633/1972
La Corte ha ritenuto assorbite le doglianze sulla detrazione, ma ha richiamato il quadro secondo cui, ove l’operazione a valle sia imponibile, l’IVA assolta a monte è detraibile secondo il regime ordinario.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
La censura relativa a questa norma è stata dichiarata assorbita; il ricorso sosteneva che dovesse confermarsi la detraibilità dell’IVA anche in presenza di eventuale esenzione, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo.
art. 12, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 276/2003
La Corte ha distinto tra il meccanismo di finanziamento e vigilanza dei fondi bilaterali e il requisito del riconoscimento soggettivo del soggetto formatore: il controllo ministeriale sul fondo non trasforma il soggetto privato formatore in organismo pubblico o assimilato.
art. 363-bis c.p.c.
Richiamato il decreto della Prima Presidente reso ai sensi di tale norma per l’orientamento nomofilattico sulla questione interpretativa.
art. 375 c.p.c.
La Corte ha escluso la trattazione in pubblica udienza richiamando la regola generale della definizione in camera di consiglio, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato quale forma ordinaria di trattazione camerale del ricorso.
art. 267 TFUE
È stato formulato un motivo subordinato di rinvio pregiudiziale, ma è rimasto assorbito per l’accoglimento del ricorso principale.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
La norma è stata invocata nel ricorso incidentale per sostenere l’insussistenza dell’obiettiva incertezza normativa; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- L’esenzione IVA per le prestazioni didattiche e di formazione professionale richiede, in via cumulativa, un requisito oggettivo riferito alla natura formativa della prestazione e un requisito soggettivo, consistente nel fatto che il prestatore sia un ente pubblico oppure un organismo riconosciuto come avente finalità simili da una pubblica amministrazione.
- Il riconoscimento richiesto dalla disciplina dell’esenzione non può essere desunto dal solo accreditamento formale presso un fondo privato o da un sistema di finanziamento pubblico-indiretto: occorre che il soggetto formatore sia, in concreto, assimilabile a un organismo con finalità analoghe a quelle degli enti pubblici di istruzione.
- La natura privatistica e lucrativa dell’ente che eroga la formazione non impedisce in assoluto l’esenzione secondo il diritto unionale, ma l’esenzione non può essere applicata in modo generalizzato senza valutare se ricorrano le finalità similari richieste dalla norma europea e nazionale.
- Il meccanismo di finanziamento tramite fondo bilaterale e la vigilanza ministeriale sul fondo stesso non trasformano il soggetto privato erogatore della formazione in organismo di diritto pubblico né integrano, di per sé, il requisito del riconoscimento.
- Una norma sopravvenuta che qualifichi espressamente come imponibili determinate prestazioni e che, al tempo stesso, salvi i comportamenti pregressi per effetto di una pregressa incertezza interpretativa può essere letta come disposizione di interpretazione autentica, coerente con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza unionale.
- Quando il motivo decisivo relativo al regime IVA viene accolto, restano assorbite le censure ulteriori sulla detrazione dell’imposta e sull’eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21013/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21019/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21020/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21024/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2026 del 21/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →