Cassazione Civile, Ordinanza n. 22748/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione di un asserito errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione n. 16451/2021. Secondo l'istante, la sentenza avrebbe omesso nel dispositivo l'indicazione della compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, in coerenza con la motivazione, nella quale era stato affermato che, in ragione della specificità della questione controversa, appariva opportuno disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio. La controparte intimata non si è costituita. La Corte ha però rilevato che la discrasia non riguardava il dispositivo, bensì una frase della motivazione, in conflitto con quanto già affermato nei punti precedenti della stessa motivazione e con il dispositivo, che aveva correttamente disposto la compensazione solo per il giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione proposta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. perché non era configurabile un errore materiale nel dispositivo della sentenza. Tuttavia, rilevato d'ufficio l'errore materiale contenuto nella motivazione, ha corretto la sentenza n. 16451/2021 sostituendo, a pagina 6, punto 5, l'espressione "dell'intero giudizio" con "del giudizio di legittimità". Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
l'istanza di correzione è inammissibile se non sussiste un errore materiale del provvedimento impugnato; l'inammissibilità del ricorso non impedisce però alla Corte di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, se vi è contraddittorio e ricorrono le condizioni per l'intervento emendativo.
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio è utilizzabile per emendare errori materiali, ma non per modificare il contenuto decisorio in assenza di una vera discrasia emendabile.
Massime di principio
- In tema di correzione di errore materiale, la discrasia emendabile può riguardare anche la motivazione della sentenza quando essa sia in contrasto con il dispositivo e con il complessivo contenuto della decisione.
- Quando il dispositivo sia coerente e l'errore sia limitato a un inciso della motivazione, la correzione deve mirare a ristabilire la concordanza tra volontà giurisdizionale e sua manifestazione formale, sostituendo l'espressione erronea con quella corretta.
- Nel regolamento delle spese, il contrasto tra motivazione e dispositivo non si risolve automaticamente con la prevalenza del dispositivo, se dal complesso della decisione emerge in modo chiaro quale statuizione sia realmente voluta.
- L'inammissibilità dell'istanza di correzione non preclude alla Corte la correzione d'ufficio della propria sentenza quando l'errore materiale sia comunque riconoscibile e il contraddittorio sia stato instaurato.
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