Sentenza del 13/07/2015 n. 1280 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Violazioni e sanzioni - Socio accomandante di una società in accomandita semplice con maggior reddito accertato - Oltre alle imposte dovute sulla quota del maggior reddito di sua pertinenza, al socio accomandante non sono imputabili le relative sanzioni amministrative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il socio accomandante contestava l'applicazione delle sanzioni amministrative relative al maggior reddito accertato alla società. Sosteneva di non aver commesso né concorso a commettere la violazione, poiché, ai sensi dell'art. 2320 del codice civile, il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari. In assenza di prova di una sua ingerenza nella gestione sociale, mancavano quindi una condotta personale, cosciente e volontaria, nonché il necessario elemento soggettivo della colpa o del dolo.
La decisione
Il socio accomandante resta tenuto alle imposte dovute sulla quota del maggior reddito accertato e a lui imputabile per trasparenza, ma non è responsabile delle relative sanzioni amministrative. Le sanzioni possono essere riferite esclusivamente alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Poiché non è stata provata l'ingerenza del socio accomandante negli affari sociali, la sua qualifica esclude la colpevolezza e le sanzioni non sono dovute.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
La responsabilità sanzionatoria è personale e non può essere applicata automaticamente a un soggetto solo perché è socio o perché gli è stato imputato il maggior reddito della società.
Art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per irrogare una sanzione amministrativa è necessaria una condotta cosciente e volontaria, rimproverabile almeno a titolo di colpa o dolo. Il mero status di socio non è sufficiente.
Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari. In assenza di prova di ingerenza nella gestione, tale ruolo esclude normalmente la responsabilità personale per le violazioni commesse dalla società.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'imputazione fiscale per trasparenza del reddito al socio non comporta automaticamente l'imputazione delle sanzioni amministrative.
- Le sanzioni tributarie richiedono l'individuazione della persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione e la prova almeno della colpa.
- Il socio accomandante, in quanto escluso dalla gestione ordinaria della società, non risponde delle sanzioni per irregolarità societarie salvo che l'amministrazione dimostri una sua concreta ingerenza, partecipazione o condotta colposa.
- La responsabilità sanzionatoria può emergere se il socio accomandante esercita di fatto poteri gestori, interviene nella conclusione di affari oltre i limiti consentiti o contribuisce consapevolmente alla violazione.
- Anche quando le sanzioni non sono dovute, il socio resta normalmente obbligato a dichiarare e versare le imposte sulla quota di reddito societario a lui attribuita secondo le regole fiscali applicabili.
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