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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42761/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di C 109.950,00 ritenuti provento di reati in materia di stupefacenti. La difesa deduceva violazione di legge per aver ritenuto il fumus del reato di ricettazione collegato al delitto presupposto ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 senza adeguata contestualizzazione, accusando i giudici di limitarsi a 'postulare' l'esistenza del delitto presupposto e di ancorare la provenienza del denaro ai precedenti penali di terzi (Papi Michele) senza elementi probatori concreti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si fosse limitato ai soli precedenti di Papi, ma avesse invece fatto riferimento a convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia e a una serie di fatti concreti (trasporto a forte velocità in coppia, funzione di battistrada svolta da Papi, occultamento sotto la sella, suddivisione in 23 mazzette da 50 euro, nervosismo del ricorrente e mancata giustificazione della provenienza del denaro) che, considerati nel loro insieme, costituiscono indizi logici idonei a sostenere il fumus del reato presupposto di traffico di stupefacenti. Perciò il sequestro è stato ritenuto legittimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 648 e 416-bis.1 c.p.

    art. 648 c.p.; art. 416-bis.1 c.p.

    Il sequestro cautelare è connesso al reato di ricettazione (art. 648) e alla contestazione di natura associativa aggravata (rilevanza di 416-bis.1 come contesto mafioso/associativo), posti come quadro normativo del fatto contestato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento al delitto presupposto (illecito in materia di stupefacenti) dal quale i beni sequestrati sarebbero provento; la Corte ammette la prova logica per ricostruire la provenienza da traffici di droga.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022 conv. I. n. 14/2023

    art. 23 comma 8 D.L. 137/2020; art. 8 D.L. 198/2022 conv. L. 14/2023

    Norme procedurali che disciplinano il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamate in relazione al rito seguito per la trattazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Corte cost. 13/06/2000 n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata come riferimento per la determinazione della sanzione pecuniaria da versare alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023)

    Sez. 2 n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522

    Precedente che ammette la possibilità per il giudice del merito di affermare la sussistenza del delitto presupposto tramite prove logiche e indizi convergenti, utilizzato come linea di supporto per la decisione.

Massime di principio

  • Il fumus del reato presupposto per il sequestro preventivo di somme ritenute provento di stupefacenti può essere fondato su prove logiche e indizi convergenti, non esclusivamente su prova diretta.
  • Indicatori fattuali quali occultamento della somma, suddivisione in mazzette standardizzate, importo ingente in contanti, incapacità di giustificare la provenienza, nervosismo al controllo e la presenza di un 'battistrada' noto per traffici di droga costituiscono elementi rilevanti e sintomatici della provenienza illecita.
  • I precedenti penali o il ruolo di terzi coinvolti (es. soggetti collegati a clan) possono essere presi in considerazione se inseriti in un quadro probatorio più ampio che fornisce contestualizzazione e convergenza probatoria (es. dichiarazioni di collaboratori di giustizia).
  • Lo standard probatorio per il sequestro cautelare (fumus commissi delicti) è meno rigoroso rispetto a quello richiesto per la condanna: bastano indizi gravi, precisi e concordanti.
  • In sede di impugnazione, per ottenere l'annullamento del sequestro è necessario dimostrare il carattere aleatorio, non convergente o insufficiente degli indizi: contestare solo l'assenza di prova diretta senza proporre un'analisi alternativa dei fatti raramente è sufficiente.

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