Sentenza del 20/09/2016 n. 5273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Frode commessa dal cedente - Responsabilità del cessionario - Dolo comune - Consapevolezza della frode - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma il principio secondo cui la detrazione può essere negata al cessionario soltanto quando l’Ufficio provi il suo coinvolgimento doloso nella frode oppure la sua conoscenza, o conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, dell’esistenza del meccanismo fraudolento. Nel caso descritto, è riconosciuta la sussistenza della consapevolezza della frode e, pertanto, il cessionario risponde con il disconoscimento della detrazione IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di negare al cessionario il diritto alla detrazione dell’IVA a causa di una frode commessa dal cedente. Il disconoscimento è legittimo solo se l’Amministrazione dimostra, con elementi concreti, l’esistenza di un dolo comune e quindi di una simulazione soggettiva finalizzata alla frode IVA, oppure che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che gli acquisti si inserivano in un circuito fraudolento a monte. La mera frode del cedente, senza prova della partecipazione o della consapevolezza del cessionario, non è sufficiente.
Norme richiamate
La disciplina IVA consente di negare la detrazione quando l’Amministrazione dimostri che il cessionario era partecipe della frode o sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
Massime di principio
- La frode commessa dal cedente non comporta automaticamente la perdita della detrazione per il cessionario: è necessaria la prova del suo coinvolgimento o della sua consapevolezza.
- L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e specifici dai quali emerga il dolo comune oppure la conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- Il cessionario deve adottare controlli e cautele ragionevoli sulla regolarità delle operazioni e del proprio fornitore; anomalie evidenti possono rendere contestabile la detrazione.
- In presenza di consapevolezza o di mancata verifica di circostanze anomale, il diritto alla detrazione può essere negato anche se la frode è stata materialmente commessa dal cedente.
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